Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 206 pagine
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Rapporto esplicativo relativo alla LE-UDSC e alla LTDo
Art. 56 cpv. 5, primo periodo
Modifica della designazione «AFD» in «UDSC».
Art. 57 e 58
Queste disposizioni concernenti l’interesse moratorio devono essere abrogate poiché ora trova applicazione l’articolo 29 LE-UDSC (vedi le osservazioni preliminari).
Art. 59 cpv. 2
Adeguamenti di natura redazionale e terminologica a scopo di semplificazione, mentre non cambia nulla a livello materiale (vedi le osservazioni preliminari).
Art. 60 cpv. 1 (la lett. a concerne soltanto il testo tedesco) e 4
Adeguamenti di natura redazionale e terminologica.
Art. 61
La disposizione concernente l’interesse rimuneratorio deve essere abrogata poiché ora trova applicazione l’articolo 29 LE-UDSC (vedi le osservazioni preliminari).
Art. 62 cpv. 1
La competenza dell’UDSC per la riscossione dell’imposta sull’importazione deve continuare a essere disciplinata dalla LIVA. La riscossione è retta dalla LE-UDSC e per tale ragione il secondo periodo dell’articolo 62 capoverso 1 può essere abrogato.
Art. 62 cpv. 2
Il termine «organi dell’AFD» viene sostituito con «UDSC». Per ragioni di completezza, l’enumerazione nel secondo periodo viene integrata con l’articolo 75a, finora erroneamente tralasciato.
Art. 64
Finora la LIVA prevedeva regolamentazioni proprie per il condono dell’imposta sull’importazione. Con l’armonizzazione di tutti gli atti normativi di natura fiscale nella LE-UDSC, il condono per tutti i tributi di cui all’articolo 4 LE-UDSC viene disciplinato nell’articolo 41 LE-UDSC.
L’attuale motivo di condono secondo l’articolo 64 capoverso 1 lettera d LIVA (insolvibilità dell’importatore) viene tuttavia mantenuto a titolo completivo. Questa disposizione sul condono era stata introdotta già con la precedente ordinanza del 22 giugno 1994130 concernente l’imposta sul valore aggiunto come concessione al settore delle spedizioni. Con l’introduzione dell’IVA, il settore delle spedizioni ha infatti dovuto assumere un rischio delcredere molto maggiore rispetto a quello assunto con il regime
130 RU 1994 1464, 1995 4669, 1996 2378, 1997 2779, 1998 1801, 2000 1300