Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 206 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 160Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapporto esplicativo relativo alla LE-UDSC e alla LTDo
modo a proteggere la popolazione dall’utilizzo di merci non conformi. Negli ambiti in cui il controllo delle merci al confine e all’interno del Paese viene svolto da autorità diverse, non sarebbe comprensibile riservare questa competenza unicamente ai collaboratori dell’UDSC. Nell’ambito dei prodotti elettrici, all’interno del Paese l’autorità di controllo competente per la sorveglianza del mercato è principalmente l’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI), e in parte (segnatamente nel campo di applicazione dell’ordinanza del 25 novembre 2015147 sulla compatibilità elettromagnetica [OCEM]) l’UFCOM (vedi art. 21 n. 2 LIE e art. 24 OCEM). Queste autorità lavorano in stretta collaborazione con l’UDSC, fornendo supporto reciproco.
Le competenze dell’ESTI sono rette dall’articolo 21 numero 2 in combinato disposto con l’articolo 3 LIE nonché dall’articolo 2 capoverso 1 lettere a, e ed f dell’ordinanza ESTI del 7 dicembre 1992148. Per quanto riguarda l’articolo 21 numero 2 LIE occorre rilevare che al momento dell’emanazione della LIE nel 1902, le «macchine» ivi menzionate erano gli unici prodotti esistenti a quel tempo. È comprensibile quindi che il legislatore di allora non abbia parlato di prodotti; il contrassegno di sicurezza dell’ESTI per prodotti elettrici a bassa tensione fu introdotto solo successivamente, quando i prodotti elettrici a bassa tensione arrivarono nelle economie domestiche. In base a un’interpretazione moderna dell’articolo 21 numero 2 LIE il termine «macchine» comprende anche prodotti elettrici a bassa tensione. Oggi non ha però più alcun senso utilizzare questo termine obsoleto, anche perché con «macchine» si intende comunemente tutto ciò che rientra nella direttiva relativa alle macchine, che per la parte elettrica rinvia (parzialmente) alla direttiva 2014/35/UE149 sulla bassa tensione.
Per conoscere cosa rientra nel termine di prodotti elettrici occorre, in assenza di definizione nella LIE, fare riferimento al diritto di rango superiore, segnatamente alle direttive sulla bassa tensione e alla direttiva ATEX (direttiva 2014/34/UE150), dove questi vengono designati rispettivamente come «materiale elettrico» e «apparecchi». La disposizione riguarda quindi prodotti che ricadono nell’ordinanza del 25 novembre 2015151 sui prodotti elettrici a bassa tensione o nell’ordinanza del 25 novembre 2015152 sugli apparecchi e i sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.
La nuova disposizione consente alle autorità di controllo e ai loro collaboratori di esaminare i prodotti elettrici distribuiti o destinati alla distribuzione in Svizzera per verificarne la conformità alle prescrizioni in materia di sicurezza e per evitare malfunzionamenti. Come nella maggior parte dei settori, anche i prodotti elettrici vengono in buona parte commercializzati online. Ciò impedisce ai consumatori (e all’autorità di
147 RS 734.5
148 RS 734.24
149 Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione, GU L 96 del 29.3.2014, pag. 357.
150 Direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, GU L 96 del 29.3.2014, pag. 309.
151 RS 734.26
152 RS 734.6