Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 206 pagine

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Rapporto esplicativo relativo alla LE-UDSC e alla LTDo

sivo. È previsto che la revisione parziale entri in vigore prima della LE-UDSC. Appena il contenuto della nuova LUSN sarà definitivo, la presente versione della LUSN verrà sostituita con una versione modificata corrispondente.

Nell’intero atto normativo i termini «Direzione generale delle dogane» e «Amministrazione delle dogane» vengono sostituiti con «Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)».

Art. 2a e 2b

L’articolo 2a stabilisce che la LE-UDSC si applica nella misura in cui la LUSN non preveda disposizioni proprie oppure espressamente derogatorie o complementari. L’articolo 2b precisa ora che l’UDSC è responsabile dell’esecuzione della LUSN.

Art. 9 cpv. 1

L’espressione «Amministrazione federale delle dogane» è sostituita con «UDSC».

Art. 11

L’articolo 11 riguarda i controlli volti ad accertare l’effettivo pagamento della tassa. La competenza dell’UDSC per l’esecuzione dei controlli al confine doganale nonché nell’area di confine è ora ancorata nell’articolo 80 LE-UDSC. L’articolo 11 può quindi essere adeguato; la competenza dei Cantoni per il controllo all’interno del Paese resta immutata.

Art. 12

La prestazione di garanzia e il pegno fiscale sono disciplinati dal capitolo 2 del titolo quarto della LE-UDSC e quindi questo articolo viene abrogato.

Art. 13

I rimedi giuridici sono disciplinati dal capitolo 2 del titolo sesto della LE-UDSC e pertanto il capoverso 2 può essere abrogato. Il capoverso 1 deve essere mantenuto in quanto in esso è ancorato il rimedio giuridico contro le decisioni delle autorità cantonali di prima istanza. I ricorsi contro dette decisioni devono continuare a essere presentati all’UDSC. Il termine per il ricorso viene comunque generalmente aumentato da 30 a 60 giorni.

Art. 17

La prescrizione del perseguimento penale per le contravvenzioni corrisponde all’articolo 109 CP. Si tratta di un rimando pratico, che può essere eliminato.