Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 206 pagine

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Rapporto esplicativo relativo alla LE-UDSC e alla LTDo

controllo) di visionare i prodotti fisici prima dell’acquisto. I prodotti sono sottratti alla sorveglianza dell’autorità di controllo fino al momento in cui vengono segnalati da un consumatore o da un concorrente a causa di un malfunzionamento oppure fino al momento in cui vengono acquistati e verificati dall’autorità di controllo stessa. Per l’acquisto e la verifica di un prodotto l’autorità di controllo deve identificarsi come tale nei confronti dell’offerente. Se un’autorità di controllo si identifica a priori, è semplice per il commerciante online astenersi dall’invio adducendo il «casuale» ritiro del prodotto dall’offerta il giorno stesso. Se è noto che l’ordinazione proviene dall’autorità di controllo, può inoltre accadere che venga inviato un prodotto conforme (cosiddetto «golden sample»). I controlli a campione previsti dalla legge falliscono così il loro scopo. Tuttavia, è compito dell’UDSC e delle autorità di controllo, come l’ESTI e l’UFCOM, assicurare che anche con questa forma commerciale sia garantita la sicurezza ed evitato il rischio di malfunzionamento a danno dei consumatori svizzeri. Un rischio può però essere constatato solo se è possibile verificare effettivamente i prodotti commercializzati. A questo scopo è spesso necessario agire tempestivamente. Non sarebbe plausibile dovere attendere il verificarsi di un malfunzionamento o l’intercettazione casuale di un campione da parte dell’UDSC prima di poter ritirare tali prodotti dal mercato. L’identità falsa deve pertanto potere essere esibita allo scopo di acquistare un prodotto ancora da controllare. La simulazione riguarderebbe quindi solo l’identità dell’acquirente come autorità. Al di fuori di un procedimento penale e considerato il possibile rischio per la salute, questa procedura è proporzionata: l’ingerenza nel principio della buona fede nei rapporti d’affari è esigua. A esso si contrappone il possibile rischio concreto per la sicurezza dei consumatori come interesse preponderante.

Nell’ambito degli agenti terapeutici il Parlamento ha già approvato una disposizione analoga (art. 66 cpv. 3 LATer). Tale disposizione è in vigore dal 1° gennaio 2019. Anche l’articolo 14 del nuovo regolamento UE sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti153 prevede che gli organi d’esecuzione degli Stati membri abbiano la competenza di effettuare acquisti fittizi.

L’ordinazione di prodotti utilizzando un’identità falsa da parte di organi di controllo pubblici è una questione delicata sotto il profilo del principio della buona fede sancito dagli articoli 5 e 9 Cost. In virtù del principio della sussidiarietà e analogamente all’articolo 66 capoverso 3 LATer, l’ordinazione utilizzando un’identità falsa deve pertanto essere consentita solo se i chiarimenti già svolti non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti l’esecuzione della LIE risulterebbe vana o eccessivamente difficile (cpv. 1).

In analogia all’articolo 293 CPP, la portata dell’intervento degli organi di controllo deve essere limitata. Segnatamente, non è consentito istigare alla commissione di un reato (cpv. 2).

Il capoverso 3 assicura che la persona interessata venga informata della transazione fittizia non appena gli organi d’esecuzione sono entrati in possesso della merce. Tale

153 Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011, GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1.