Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 206 pagine

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Rapporto esplicativo relativo alla LE-UDSC e alla LTDo

Art. 38 cpv. 2

Modifica della designazione «dogana» in «Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini».

Art. 105, rubrica e cpv. 1

Riserva della legislazione sulla dogana e sulla sicurezza dei confini.

45. Legge del 30 aprile 1997159 sulle telecomunicazioni (LTC)

Art. 33a

L’articolo 99 LE-UDSC accorda ora ai collaboratori dell’UDSC la possibilità di effettuare transazioni fittizie utilizzando un’identità falsa. Scopo di queste transazioni fittizie è scoprire eventuali elusioni della legislazione svizzera, per esempio se merci estere offerte in Svizzera vengono fornite eludendo divieti (p. es. impianti di telecomunicazione che provocano interferenze [jammer]). Da anni esiste una collaborazione tra dogana e UFCOM nell’ambito dei controlli di impianti di telecomunicazione al confine. Considerata la rapida diffusione del commercio online di impianti di radiocomunicazione o di prodotti con funzionalità di impianto di radiocomunicazione (p. es. Internet delle cose [IoT]) e l’offerta di prodotti indubbiamente non conformi per la vendita, l’UFCOM deve avere la possibilità di effettuare acquisti fittizi. Il ritiro di tali prodotti dal mercato è nell’interesse sia dei consumatori sia degli operatori del mercato in Svizzera.

Per conseguire gli obiettivi della LTC è indispensabile che anche i collaboratori dell’UFCOM possano effettuare transazioni fittizie, se necessario. La nuova disposizione consente all’UFCOM di verificare la legalità della circolazione degli impianti di radiocomunicazione offerti all’estero e destinati alla Svizzera (art. 33a LTC). Non si comprende, infatti, il motivo per cui in Svizzera debba verificarsi un’interferenza causata da un impianto di radiocomunicazione non conforme o la dogana (in futuro l’UDSC) debba scoprire tali impianti non conformi nel quadro di controlli a campione prima di poter ritirare tali impianti dal mercato, quando questo avrebbe potuto essere prevenuto. A volte alcuni impianti di radiocomunicazione offerti in vendita, specialmente online, suscitano dubbi sulla legalità della loro circolazione o destano il sospetto che siano oggetto di un’infrazione alla LTC. Per verificare la legalità della circolazione di simili impianti di radiocomunicazione, l’UFCOM è tenuto a identificarsi come autorità nei confronti dell’offerente dell’impianto. Questo mette in guardia tali offerenti e consente loro di evitare di incorrere in sanzioni penali e amministrative. Nell’interesse di un traffico delle radiocomunicazioni esente da interferenza è fondamentale ritirare dal mercato gli impianti di radiocomunicazione distribuiti in modo illegale, in particolare quelli elencati nella lista nera degli impianti di radiocomunicazione non conformi, al fine di impedirne il commercio e di perseguire penalmente i responsabili. In futuro, i collaboratori dell’UFCOM devono pertanto poter concludere transazioni fittizie nell’ambito di offerte di vendita di impianti di radiocomunicazione.

159 RS 784.10