Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 206 pagine

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Rapporto esplicativo relativo alla LE-UDSC e alla LTDo

L’ordinazione di prodotti sotto identità falsa da parte di organi di controllo pubblici è tuttavia una questione delicata sotto il profilo della buona fede sancito dagli articoli 5 e 9 Cost.

Nell’ambito degli agenti terapeutici il Parlamento ha già approvato una disposizione analoga (art. 66 cpv. 3 LATer). Tale disposizione è in vigore dal 1° gennaio 2019. Anche l’articolo 14 del nuovo regolamento UE sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (regolamento [UE] 2019/1020) prevede che gli organi d’esecuzione degli Stati membri abbiano la competenza di effettuare acquisti fittizi. In virtù del principio della sussidiarietà e analogamente all’articolo 66 capoverso 3 LATer, l’ordinazione sotto identità falsa deve pertanto essere consentita solo se i chiarimenti già svolti non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti l’esecuzione della LTC risulterebbe vana o eccessivamente difficile (cpv. 1).

In analogia all’articolo 293 CPP, la portata dell’intervento degli organi di controllo deve essere limitata. Segnatamente, non è consentito istigare alla commissione di un reato (cpv. 2).

Il capoverso 3 assicura che la persona interessata venga informata della transazione fittizia non appena gli organi di controllo sono entrati in possesso degli impianti di radiocomunicazione. Tale informazione consente alla persona di opporsi alla transazione fittizia. Questo è dettato dal diritto di essere sentiti sancito dall’articolo 29 capoverso 2 Cost., che garantisce, tra l’altro, che tale persona ha diritto di richiedere mezzi di prova o consultare gli atti.

Art. 34 cpv. 1ter

L’articolo 34 capoverso 1terviene adeguato in modo da citare l’UDSC come autorità che, al fine di garantire la sicurezza pubblica nel traffico transfrontaliero, può installare, mettere in servizio o esercitare un impianto di telecomunicazione che provoca interferenze alle condizioni stabilite dal Consiglio federale. Per la spiegazione si rimanda al commento all’articolo 87 capoverso 1 LE-UDSC.

Art. 58 cpv. 6

Questa disposizione fa riferimento all’articolo 96 LE-UDSC. Con la rapida diffusione del commercio online vengono introdotti piccoli invii di valore esiguo che non sono conformi alla LTC. Questi non possono accedere al mercato svizzero e devono pertanto essere distrutti in una procedura semplificata.

46. Legge dell’8 ottobre 2004160 sui trapianti

Art. 25 cpv. 2

Il capoverso 1 disciplina l’obbligo di autorizzazione per i tessuti, le cellule e gli organi menzionati.

160 RS 810.21