Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 206 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 167Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapporto esplicativo relativo alla LE-UDSC e alla LTDo
Il capoverso 2 precisa che l’immagazzinamento in un deposito doganale è considerato importazione. Questo coincide con l’articolo 7 lettera a LE-UDSC, che definisce l’importazione come il fatto di portare merci nel territorio doganale e pertanto contempla anche l’introduzione in un deposito doganale. Il capoverso 2, di natura puramente dichiarativa, può quindi essere abrogato.
Art. 63 cpv. 2, secondo periodo
Modifica della designazione «autorità doganali» in «Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini».
Art. 65 cpv. 4, primo periodo
Adeguamenti terminologici.
Modifica della designazione «autorità doganali» in «Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini». Nei casi di sospetta contravvenzione, l’UDSC trattiene nel quadro dei controlli doganali le spedizioni di organi, tessuti, cellule o espianti standardizzati. «Nel quadro di controlli» sostituisce «alla frontiera o nei depositi doganali». Adeguamento linguistico in tedesco in conformità con l’articolo 107 capoverso 1 lettera a LE-UDSC.
47. Legge del 19 dicembre 2003161 sulle cellule staminali (LCel)
Art. 15 cpv. 2
Secondo il capoverso 1, chi intende importare o esportare cellule staminali embrionali necessita di un’autorizzazione dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).
Il capoverso 2 precisa che il collocamento in un deposito doganale è considerato importazione. Questo coincide con l’articolo 7 lettera a LE-UDSC, che definisce l’importazione come il fatto di portare merci nel territorio doganale e pertanto contempla anche l’introduzione in un deposito doganale. Il capoverso 2, di natura puramente dichiarativa, può quindi essere abrogato.
Art. 21 cpv. 4, primo periodo
Adeguamenti terminologici.
Modifica della designazione «servizi doganali» in «Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini». In caso di sospetta infrazione, l’UDSC trattiene nel quadro dei controlli doganali gli invii di embrioni, cellule staminali embrionali, cloni, chimere, ibridi e partenoti. «Nel quadro di controlli» sostituisce «al confine o nei depositi doganali». Adeguamento linguistico in tedesco in conformità con l’articolo 107 capoverso 1 lettera a LE-UDSC.
161 RS 810.31