Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 206 pagine

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Rapporto esplicativo relativo alla LE-UDSC e alla LTDo

in materia di biocarburanti e biocombustibili. La prescrizione dell’azione penale degli articoli 61a–61d è retta dall’articolo 11 capoverso 2 DPA167.

Art. 61b (in caso di decisione a favore della variante 2 dell’art. 133 LE-UDSC)

Si rimanda al commento all’articolo 133 LE-UDSC.

52. Legge del 20 giugno 2014168 sulle derrate alimentari (LDerr)

Art. 30a Conclusione di transazioni fittizie

L’articolo 99 LE-UDSC accorda ora ai collaboratori dell’UDSC la possibilità di effettuare transazioni fittizie utilizzando un’identità falsa. Scopo di queste transazioni fittizie è scoprire eventuali elusioni della legislazione svizzera e contribuire in questo modo a proteggere la popolazione dal consumo di merci non conformi. Negli ambiti in cui il controllo delle merci al confine e all’interno del Paese viene svolto da autorità diverse, non sarebbe comprensibile riservare questa competenza unicamente ai collaboratori dell’UDSC. Nell’ambito delle derrate alimentari (derrate alimentari e oggetti d’uso), per esempio, la competenza è della dogana (in futuro dell’UDSC) e dell’USAV, in supporto reciproco. Il controllo all’interno del Paese spetta agli organi di controllo delle derrate alimentari cantonali.

Il commercio di derrate alimentari e oggetti d’uso oggi avviene in misura crescente mediante le tecniche di comunicazione a distanza. È compito sia delle autorità doganali sia in particolare degli organi d’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari cantonali assicurare, a favore dei consumatori, la protezione della salute e dagli inganni anche con questa forma di commercio. Segnatamente gli organi d’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari all’interno del Paese devono garantire, per esempio, che tramite portali di vendita online non vengano distribuiti derrate alimentari e oggetti d’uso con composizioni pericolose o millantati benefici per la salute. Se un organo d’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari ordina a scopo di controllo merci a nome di un laboratorio cantonale, gli offerenti vengono messi in guardia e hanno la possibilità di fornire prodotti conformi o non effettuare la fornitura. Consentendo anche agli organi cantonali di effettuare acquisti fittizi, questi possono contrastare efficacemente la distribuzione di merci pericolose per la salute o ingannevoli. Non si tratta di conferire a tali organi un ruolo attivo nel quadro del perseguimento penale ma innanzitutto di garantire la tutela dei consumatori.

Nell’ambito degli agenti terapeutici il Parlamento ha già approvato una disposizione analoga (art. 66 cpv. 3 LATer). Tale disposizione è in vigore dal 1° gennaio 2019. Anche il nuovo regolamento UE sui controlli (art. 36 par. 1 del regolamento [UE]

167 Vedi DTF 134 IV 328 (art. 11 cpv. 2 DPA in combinato disposto con art. 333 cpv. 6 lett. d CP).

168 RS 817.0