Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 206 pagine
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Rapporto esplicativo relativo alla LE-UDSC e alla LTDo
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Art. 20 cpv. 3–5 e art. 22 cpv. 2 e 3 nonché art. 22a
Le disposizioni in materia di controlli all’atto dell’importazione e del transito di merci che soggiacciono alla LCMP nonché dell’uscita di queste merci da un deposito doganale sono ora sancite nella LE-UDSC e pertanto devono essere abrogate (art. 20 cpv. 3–5 e art. 22 cpv. 2 e 3).
Viene ora inserito l’articolo 22a, secondo il quale il controllo all’atto dell’importazione di merci e prodotti che soggiacciono alla LCMP è disciplinato dalle disposizioni della LE-UDSC. I controlli possono avvenire senza alcuna condizione.
Per i controlli nelle enclavi doganali svizzere si applica la sorveglianza del mercato (art. 15 cpv. 2 dell’ordinanza dell’8 maggio 1934175 sul controllo dei metalli preziosi [OCMP]).
Art. 22b Denuncia di merci sospette
L’attuale articolo 22a diventa ora l’articolo 22b. Questa disposizione viene formulata in modo più restrittivo e si limita ai marchi previsti in questa legge. Le disposizioni generali sulla protezione della proprietà intellettuale, che sono già rette dalla legge del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi176, vengono abrogate nella LCMP.
Art. 34a Messa in commercio e importazione di prodotti della fusione
Questa nuova disposizione della LCMP mira a creare una base legale per limitare il commercio di prodotti della fusione non controllati e privi di marchio (oro grezzo). L’importazione di simili prodotti della fusione è consentita esclusivamente ai saggiatori del commercio ai sensi dell’art. 42bisLCMP, ovvero alle industrie operanti nel settore della lavorazione dei metalli preziosi che adempiono gli obblighi di diligenza della LCMP e della legge del 10 ottobre 1997177 sul riciclaggio di denaro, e che soggiacciono alla vigilanza dello Stato. Questo per escludere la possibilità che altri attori, non sottoposti alla vigilanza dello Stato, possano importare legalmente oro grezzo. Il commercio di prodotti della fusione controllati e muniti di marchio da saggiatori– fonditori esteri riconosciuti nonché il commercio di metalli preziosi bancari restano possibili.
I metalli preziosi bancari, in particolare i lingotti d’oro, sono negoziati in tutto il mondo come strumenti finanziari. I grandi mercati internazionali per i metalli preziosi, come Londra, prescrivono titolo minimo, forma, peso e designazione per i metalli preziosi negoziabili. I produttori autorizzati o accreditati di metalli preziosi bancari soggiacciono a obblighi di diligenza simili a quelli dei saggiatori del commercio sviz-
175 RS 941.311
176 RS 232.11
177 RS 955.0