Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 206 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 172Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapporto esplicativo relativo alla LE-UDSC e alla LTDo
2017/625169) prevede che gli organi d’esecuzione degli Stati membri abbiano la competenza di effettuare acquisti fittizi. Nell’accordo del 21 giugno 1999170 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli, la Svizzera e l’UE hanno convenuto di armonizzare le loro legislazioni e di accordarsi reciproche agevolazioni commerciali (p. es. abolizione del controllo veterinario al confine) in caso di riconoscimento di equivalenza. Tali agevolazioni sono attualmente in essere ma le normative delle due parti devono essere costantemente armonizzate tra loro. Con il complemento alla LDerr qui proposto è possibile ripristinare questa equivalenza.
Cpv. 1: L’ordinazione di prodotti utilizzando un’identità falsa da parte di organi di controllo pubblici è una questione delicata sotto il profilo del principio della buona fede sancito dagli articoli 5 e 9 Cost. In virtù del principio della sussidiarietà e analogamente all’articolo 66 capoverso 3 LATer, l’ordinazione effettuata utilizzando un’identità falsa deve pertanto essere consentita solo se i chiarimenti già svolti non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti l’esecuzione della LDerr risulterebbe vana o eccessivamente difficile (cpv. 1).
Cpv. 2: I analogia all’articolo 293 CPP, la portata dell’intervento delle autorità di controllo deve essere limitata. Segnatamente, non è consentito istigare alla commissione di un reato (cpv. 2).
Cpv. 3: Questo capoverso garantisce che la persona interessata venga informata della transazione fittizia non appena gli organi d’esecuzione sono entrati in possesso delle merci. Tale informazione consente alla persona di opporsi a una misura eventualmente ordinata dall’organo d’esecuzione. Questo è dettato dal diritto di essere sentiti sancito dall’articolo 29 capoverso 2 Cost., che garantisce, tra l’altro, che tale persona ha diritto di richiedere mezzi di prova o consultare gli atti (cpv. 3).
Cpv. 4: La campionatura ufficiale è ora disciplinata dall’ordinanza sull’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari. Nei controlli condotti finora, la campionatura avveniva di regola in presenza del detentore delle merci. Questo non accade invece nel caso di acquisto di prodotti tramite i mezzi della tecnica di comunicazione a distanza. Al Consiglio federale deve pertanto essere conferita la competenza di emanare disposizioni che tangano conto delle condizioni quadro speciali della comunicazione a distanza.
169Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017,
relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE)
n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE)
n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE,
2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE,
89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali), GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.