Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 206 pagine
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Rapporto esplicativo relativo alla LE-UDSC e alla LTDo
Art. 49a
Questa nuova disposizione penale, che colma una lacuna attuale, fa riferimento al nuovo articolo 34a (Messa in commercio e importazione di prodotti della fusione). La messa in commercio o la presa in consegna di prodotti della fusione per la lavorazione professionale senza le indicazioni prescritte agli articoli 31 e 33 (marchio di fonditore, marchio di saggiatore, indicazione del titolo) può attualmente essere sanzionata soltanto come inosservanza di prescrizioni d’ordine, il che non tiene sufficientemente conto del pericolo che ciò cagiona all’affidabilità del commercio di metalli preziosi. Ora ciò costituisce un reato sanzionato con una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria.
Ora viene punita anche l’importazione di prodotti della fusione privi di indicazioni. L’obiettivo è tenere lontano dal mercato svizzero i metalli preziosi di origine illegale o non ammessa. Da ciò sono esclusi i saggiatori del commercio che dispongono di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 42bis. Quest’obbligo di autorizzazione è stato introdotto con la legge federale del 15 giugno 2018179 sugli istituti finanziari e fa parte delle misure della Svizzera per la lotta contro il riciclaggio di denaro. I titolari di un’autorizzazione sono soggetti ai relativi obblighi di diligenza e a disposizioni penali speciali.
Art. 50 e 51
Il reato di riproduzione illecita di lavori (art. 50) non è più attuale e quindi deve essere eliminato. La disposizione relativa ai reati commessi nell’azienda di persone giuridiche e di società (art. 51) è disciplinata dalla DPA e deve quindi essere eliminata in quanto obsoleta.
Art. 52, rubrica e cpv. 2
La norma che stabilisce la distruzione in ogni caso dei beni confiscati viene abolita, mentre le restanti disposizioni mantengono la loro validità.
Art. 53 e 54
Queste due disposizioni procedurali non corrispondono più allo stato attuale della legislazione e pertanto devono essere abrogate.
Art. 55
L’attuale disposizione sull’inosservanza di prescrizioni d’ordine equivale a una «norma in bianco» e non soddisfa più il principio di legalità. Ora il Consiglio federale è autorizzato a emanare disposizioni penali e la sanzione è applicabile per quelle prescrizioni d’esecuzione per le quali è espressamente prevista la punibilità. La multa è aumentata da 2000 a 5000 franchi.
179 RS 954.1