Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 206 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 179Fedlex · Rapporto esplicativo

Rapporto esplicativo relativo alla LE-UDSC e alla LTDo

4.3 Revisione totale della legge sulle dogane

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e applicabilità della legge sui compiti d’esecuzione

dell’UDSC

In conformità alla concezione del presente progetto di revisione, la LTDo disciplina ora solo l’obbligo doganale e la determinazione dei tributi doganali. Oltre ai principi sull’obbligo doganale generale, vi rientrano in particolare le disposizioni su franchigia doganale, basi di calcolo del dazio, obbligazione doganale e tributi doganali nonché le disposizioni penali.

In merito a riscossione dei tributi doganali, diritto procedurale, controlli delle merci eccetera si applica per contro, in conformità al capoverso 2, la LE-UDSC. Negli articoli 6 e 7 LE-UDSC si trovano le definizioni dei termini determinanti anche per la LTDo.

Art. 2 Autorità competente

La competenza per l’esecuzione della LTDo spetta all’UDSC.

Capitolo 2: Riscossione dei tributi doganali

Sezione 1: Obbligo doganale

Art. 3 Principi

Il principio dell’assoggettamento generale all’obbligo doganale per le merci che attraversano il confine è il fondamento del sistema doganale. Attualmente è radicato nell’articolo 7 LD e nell’articolo 1 LTD ed è ripreso nella LTDo.

Tale obbligo doganale generale comporta inevitabilmente un obbligo generale di dichiarazione. Le merci portate oltre il confine devono pertanto essere dichiarate all’UDSC ai fini dell’imposizione, indipendentemente dal fatto che esse siano gravate o meno da un tributo doganale.

Le eccezioni all’obbligo doganale generale devono essere esplicitamente definite in una legge o in un trattato internazionale (Remo Arpagaus, «Zollrecht», pag. 228

n. marg. 411, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, 2ª edizione, 2007).

Art. 4 Merci in franchigia di dazio

La franchigia doganale per le merci richiede una base legale. L’esenzione deriva direttamente dalla legge o è delegata al Consiglio federale (vedi art. 5).

Nell’articolo 4 capoverso 1 sono riportate le merci in franchigia di dazio in base alla legge, e che lo sono già oggi in virtù degli articoli 8 capoverso 1, 10 e 11 LD: merci dichiarate esenti da dazio nella LTD o in trattati internazionali, merci in piccole quantità, di valore insignificante o gravate da un esiguo importo di dazio, merci svizzere ed estere di ritorno.