Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 206 pagine

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Rapporto esplicativo relativo alla LE-UDSC e alla LTDo

10 km. In occasione delle deliberazioni sulla LD, il Parlamento ha introdotto la zona parallela, contrariamente alla proposta del Consiglio federale.

Sezione 2: Base di calcolo del dazio

Art. 9 Calcolo del dazio

Cpv. 1

Per il calcolo del dazio ci si basa sul momento dell’attivazione della dichiarazione delle merci, se quest’ultima è stata trasmessa elettronicamente, oppure sull’accettazione della dichiarazione stessa da parte dell’UDSC negli altri casi, come previsto dall’articolo 9 capoverso 2 LE-UDSC. I momenti determinanti per il calcolo del dazio e il sorgere del debito fiscale (vedi art. 19 LE-UDSC) finiscono di conseguenza per coincidere, circostanza che comporta un’ulteriore semplificazione giuridica per la riscossione dei tributi.

Cpv. 2 e 3

I capoversi 2 e 3 consentono all’UDSC di imporre anche le merci che non sono state dichiarate in modo adeguato. In tal caso esso può infatti imporre le merci all’aliquota di dazio più elevata applicabile al loro genere. Dal punto di vista del contenuto tali disposizioni corrispondono a quelle dell’articolo 19 capoversi 2 e 3 LD.

Art. 10 Informazioni in materia di tariffa e di origine

Cpv. 1

Le informazioni vincolanti sulla tariffa e sull’origine sono uno strumento per ottenere in anticipo informazioni affidabili sulla classificazione tariffale e sul carattere originario delle merci. In questo modo gli operatori economici hanno la certezza di calcolare le operazioni di importazione e di esportazione su una base esatta e di effettuare una dichiarazione corretta.

Cpv. 2

Grazie alle informazioni in materia di tariffa e di origine, l’UDSC non deve classificare ripetutamente le merci nella nomenclatura doganale. Per questo motivo le informazioni sono sostanzialmente pubbliche. Sono fatte salve le disposizioni contrarie contenute nello specifico nell’articolo 66 capoverso 3 (varianti 2 e 3) LE-UDSC sui dati concernenti segreti professionali, d’affari e di fabbricazione, così come quelle contenute in altri atti normativi.