Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 206 pagine
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Rapporto esplicativo relativo alla LE-UDSC e alla LTDo
Le merci di ritorno sono merci che fondamentalmente sono state definitivamente esportate o importate in libera pratica, ma che per determinati motivi vengono reimportate o riesportate. Gli attuali requisiti affinché si possa parlare di merci di ritorno in franchigia di dazio rimangono immutati rispetto alle disposizioni della LD.
I tributi doganali già versati vengono restituiti nel quadro della procedura che deve essere disciplinata dal Consiglio federale.
Art. 5 Franchigia doganale
La competenza di dichiarare determinate merci esenti da dazio, finora delegata al Consiglio federale con l’articolo 8 capoverso 2 LD, viene fondamentalmente ripresa.
Nell’elenco non sono più inseriti gli strumenti e gli apparecchi per l’esame e il trattamento di pazienti in ospedali o case di cura (art. 8 cpv. 2 lett. h LD). La franchigia per tali merci non appare più giustificata in considerazione della concorrenza economica nel settore medico. Per lo stesso motivo tali prodotti non sono oggi nemmeno esenti da IVA.
Art. 6 Merci del traffico turistico
La disposizione relativa all’esenzione intera o parziale da dazio per le merci del traffico turistico corrisponde nei contenuti all’articolo 16 LD. Il criterio fondamentale è che le merci non siano destinate al commercio, bensì all’uso privato.
Per quanto riguarda la competenza normativa del Consiglio federale, ora viene precisato che quest’ultimo può stabilire limiti di quantità e di valore. La determinazione di aliquote forfetarie per diverse merci con differenti aliquote di dazio e per diversi generi di tributi rimane inalterata.
Art. 7 Prodotti agricoli
I prodotti agricoli già importati e imposti per i quali sono previste aliquote di dazio diverse in funzione del periodo devono essere oggetto di una nuova dichiarazione al momento del passaggio dal periodo libero (non contingentato) al periodo amministrato (contingentato). Tale obbligo di dichiarazione è ora disciplinato dall’articolo 8 capoverso 4 LE-UDSC. La differenza di dazio deve essere pagata posticipatamente. Queste due disposizioni corrispondono all’articolo 15 LD.
Art. 8 Merci del traffico nella zona di confine
Ai sensi dell’articolo 5 capoverso 1 lettera i il Consiglio federale può dichiarare le merci del traffico nella zona di confine interamente o parzialmente esenti da dazio. L’articolo 8 definisce quali processi rientrano nel traffico nella zona di confine e quale area va considerata zona di confine. Tale disposizione corrisponde nei contenuti all’articolo 43 LD.
Come zona di confine il progetto prevede ancora una zona parallela che consiste in una striscia di 10 km su entrambi i lati del confine doganale, nonostante in base ai trattati internazionali con Germania, Francia e Italia si applichi una zona radiale di