Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 206 pagine
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Rapporto esplicativo relativo alla LE-UDSC e alla LTDo
casi, ha apportato modifiche redazionali. Il presente progetto si basa sulle formulazioni del messaggio.
Art. 44
Cpv. 1: Al posto dei termini «offre in vendita» e «vende» viene utilizzato «mette in commercio». Il termine va inteso in senso ampio, tuttavia non concerne l’importazione. Questa verrà dunque menzionata separatamente.
Cpv. 2: Secondo la versione attuale, la comminatoria della pena per chi agisce per mestiere (infrazione qualificata) non si discosta affatto da quella prevista al capoverso 1 (infrazione di base). Per questo la pena detentiva deve essere aumentata a cinque anni oppure la pena pecuniaria non deve essere inferiore a 90 aliquote giornaliere e l’infrazione costituisce quindi un reato.
Cpv. 3: In caso di negligenza continua a essere comminata una multa fino a 50 000 franchi, ciò che corrisponde a una contravvenzione. L’attuale precisazione circa lo sbaglio scusabile viene eliminata in quanto la negligenza deve essere giudicata secondo le disposizioni del CP.
Art. 45 cpv. 1 e 2
Per il capoverso 1 si rimanda alle premesse e al messaggio concernente l’armonizzazione delle pene e l’adeguamento del diritto penale accessorio ivi menzionato.
In caso di falsificazione e contraffazione di marchi non è più prevista la negligenza. Il capoverso 2 può pertanto essere abrogato.
Art. 46 cpv. 2
In caso di uso illecito di marchi non è più prevista la negligenza. Il capoverso 2 può pertanto essere abrogato.
Art. 47 cpv. 1
Le fattispecie attualmente menzionate al capoverso 1 primo paragrafo relative ai prodotti della fusione vengono ora disciplinate dall’articolo 49a. Per il resto, il contenuto della disposizione resta invariato.
Art. 48
Viene stabilito che sono punibili le azioni commesse sia intenzionalmente sia per negligenza. La pena comminata è aumentata a 50 000 franchi.
Art. 49
Viene stabilito che sono punibili le azioni commesse sia intenzionalmente sia per negligenza. Inoltre, viene soppressa la fattispecie relativa alle infrazioni legate all’acquisto di materie da fondere, divenuta obsoleta in seguito a una revisione della legge nel 2008.