Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 206 pagine
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Rapporto esplicativo relativo alla LE-UDSC e alla LTDo
vengono per contro stabiliti autonomamente nel quadro del procedimento penale e soggiacciono al principio in dubio pro reo.
Ciò vale ovviamente anche per la possibilità di stimare, nell’ambito del procedimento amministrativo, i tributi sottratti (art. 15 cpv. 5 e art. 16 cpv. 4). Una tale stima va presa in considerazione unicamente nel caso in cui le basi di calcolo dei tributi non siano chiare. Anche in questo contesto, tutti gli elementi di prova oggettivi e soggettivi devono essere dimostrati come sempre nell’ambito del procedimento penale, tenendo conto del principio in dubio pro reo.
Art. 13 Perseguimento penale
In questa disposizione vengono stabilite le competenze dell’UDSC in merito al perseguimento delle infrazioni doganali e delle inosservanze di prescrizioni d’ordine. Per quanto riguarda le norme applicabili, sono menzionate le leggi applicabili a cascata secondo la regola della lex specialis. In tal senso, il perseguimento penale si basa in primo luogo sulle corrispondenti norme contenute nella LE-UDSC. Se questa non dispone delle norme necessarie, si applicano quelle della DPA, la quale rimanda a sua volta alle disposizioni generali del CP (art. 2 DPA).
Art. 14 Infrazioni doganali
Questa disposizione enumera le infrazioni doganali. Continuano a non rappresentare infrazioni doganali le inosservanze di prescrizioni d’ordine (art. 22), cosa che si ripercuote sulla relativa punibilità (nessuna pena in caso di tentativo; vedi art. 20).
Art. 15 Frode doganale
Cpv. 1 e 4
Il capoverso 1 corrisponde sostanzialmente all’articolo 118 capoverso 1 LD, con la differenza che ora si distingue fra intenzionalità e negligenza. Mentre la pena per i reati commessi intenzionalmente rimane inalterata, quella applicabile in caso di negligenza è stata ridotta e corrisponde ora al triplo dei tributi frodati (cpv. 4). Siccome finora la commissione di un reato per negligenza portava comunque a una pena minore, non ne consegue alcuna modifica della prassi penale.
Le lettere a e b del capoverso 1 sono ancora formulate tramite esempi, come nel diritto attualmente in vigore. Ciò dipende dal fatto che la frode doganale è un reato d’evento. L’aspetto determinante è pertanto la causa della sottrazione di tributi doganali. Oltre a ciò è tuttavia richiesto anche un comportamento illecito o una violazione di una norma giuridica, circostanza rispecchiata nelle lettere a e b. Tale violazione non è limitata all’inosservanza delle disposizioni in materia di dichiarazione da parte della persona soggetta all’obbligo di dichiarazione; è pertanto punibile come frode doganale, per esempio, anche il furto di merci da un deposito doganale o fiscale.