Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 206 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 182Fedlex · Rapporto esplicativo

Rapporto esplicativo relativo alla LE-UDSC e alla LTDo

Sezione 3: Obbligazione doganale e tributi doganali

Art. 11 Obbligazione doganale

La definizione del concetto di obbligazione doganale, ossia l’impegno di pagare i tributi doganali, corrisponde nei contenuti all’articolo 68 LD.

Attualmente in Svizzera i tributi doganali consistono ancora esclusivamente in dazi all’importazione. Deve ad ogni modo essere mantenuta la possibilità di introdurre dazi all’esportazione.

Art. 12 Debitore doganale

La cerchia dei debitori doganali è definita nell’articolo 21 LE-UDSC. Viene quindi inserito un rimando a tale articolo al fine di soddisfare il principio di costituzionalità secondo l’articolo 127 Cost.

Capitolo 3: Disposizioni penali

Nel quadro della revisione totale della LD sono state esaminate anche le disposizioni penali. Oggetto della verifica è stata fra l’altro la questione se, in analogia all’articolo 96 LIVA, introdurre pene fisse per le infrazioni doganali. Si è deciso di mantenere l’attuale sistema del quadro sanzionatorio dinamico.

I motivi di tale scelta risiedono nella natura delle infrazioni doganali. In particolare nel campo della frode doganale (art. 15), l’ammontare dei tributi frodati rappresenta il criterio decisivo per determinare la gravità del reato.

Per esempio, è possibile che in un singolo caso siano stati sottratti solo pochi franchi di tributi doganali, mentre in un altro i tributi frodati ammontino a importi a cinque, sei o addirittura sette cifre. Tali differenze devono essere prese in considerazione nella definizione delle pene applicabili e non solamente al momento della commisurazione della pena. Non appare infatti appropriato punire con una pena di 800 000 franchi o più una persona privata che ha omesso di dichiarare pochi chilogrammi di carne, mettendola in questo modo allo stesso livello di chi ha contrabbandato tonnellate di carne.

Un quadro sanzionatorio fisso appare non opportuno anche in considerazione della commisurazione della pena. L’adeguatezza di una multa di 50 franchi per sottrazione di tributi doganali è impossibile da verificare se viene applicata una multa fissa di 800 000 franchi. Se, per contro, la multa fissa è pari al quintuplo dei tributi sottratti (ossia nel caso in questione fr. 250), nell’ambito di una procedura di ricorso un’istanza superiore può effettuare una verifica.

Alla critica talvolta avanzata secondo cui con questo sistema i tributi sottratti devono essere stabiliti nel procedimento amministrativo si può rispondere che nell’ambito di quest’ultimo vengono stabilite in maniera vincolante per la procedura penale solo questioni pregiudiziali di natura tecnica. Per esempio, il tribunale amministrativo determina la voce di tariffa di una merce contrabbandata o se è stata applicata a ragione una speciale procedura doganale. Tutti gli elementi di prova oggettivi e soggettivi