Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 206 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 184Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapporto esplicativo relativo alla LE-UDSC e alla LTDo
Cpv. 2
La comminatoria della pena in presenza di circostanze aggravanti viene ora disciplinata dal capoverso 2, visto che il capoverso 2 dell’articolo 118 LD viene abrogato (vedi commento all’art. 132 LE-UDSC).
Cpv. 3
Il motivo della creazione della qualificazione di cui al capoverso 3 è la verifica del quadro sanzionatorio nell’ambito del postulato 17.3225 Dettling del 17 marzo 2017 «Ridurre in modo efficace il contrabbando di carne». Siccome le frodi doganali gravi (p. es. in caso di contrabbando di tonnellate di carne) causano danni notevoli non solo allo Stato ma anche all’economia, appare necessario aumentare le pene per tali reati. Questo aumento è appropriato anche sotto il profilo dell’effetto preventivo generale e specifico.
Il capoverso 3 è formulato in modo che in caso di frode doganale (art. 15 cpv. 1 lett. a o b) devono sussistere sia le circostanze aggravanti di cui all’articolo 21 sia un importo dei tributi frodati di entità particolarmente elevata affinché la pena venga aumentata.
Per quanto riguarda l’entità di tale importo, spetta alla giurisprudenza decidere quando essa va definita particolarmente elevata. Si tratta dello stesso concetto dell’articolo 14 capoverso 4 DPA. Di norma, si può supporre che in caso di contrabbando di carne nell’ordine di grandezza delle tonnellate si possa parlare di entità particolarmente elevata.
Art. 16 Messa in pericolo del dazio
(in caso di decisione a favore della variante 1 dell’art. 133
LE-UDSC)
La punibilità della messa in pericolo del dazio è necessaria poiché la stessa – contrariamente all’opinione in parte diffusa – non rappresenta un puro tentativo di sottrazione.
Affinché lo Stato possa adempiere i propri compiti nel campo dell’importazione di merci, si richiede alla persona soggetta all’obbligo di dichiarazione di rispettare la procedura di dichiarazione prescritta per legge. La legge prevede infatti degli obblighi di agire che tale persona è tenuta a rispettare. Qualora gli stessi non vengano rispettati e ciò non venga rilevato, i corrispondenti tributi doganali vengono sottratti. Se viene per contro rilevata una violazione di tali obblighi di agire prima dell’effettiva sottrazione dei tributi vengano, si tratta di messa in pericolo del dazio. In altre parole, è il momento della scoperta di una violazione degli obblighi stabiliti dalla legge a determinare se un’infrazione costituisce una messa in pericolo del dazio o una frode doganale. Qualora in questo ambito si punisse solamente il tentativo di frode rinunciando a punire la negligenza, in molti casi il momento del controllo sarebbe decisivo per la punibilità in sé, cosa che avrebbe conseguenze non opportune.
La situazione è attualmente simile per quanto riguarda l’imposta sull’importazione: visto che la messa in pericolo di quest’ultima può essere punita unicamente come violazione degli obblighi procedurali con una multa fino a un massimo di 10 000 franchi (art. 98 lett. f LIVA), una scoperta precoce di una mancata o errata dichiarazione fa sì