Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 206 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 185Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapporto esplicativo relativo alla LE-UDSC e alla LTDo
che la sanzione penale ammonti al massimo a 10 000 franchi (anziché fino a 800 000 franchi ai sensi dell’art. 96 cpv. 4 lett. a LIVA). In particolare, i casi relativi a importi di tributi molto elevati non possono pertanto essere puniti in maniera efficace.
Siccome tale aspetto appare estremamente problematico sotto il profilo della prevenzione (tanto generale quanto specifica), nel campo dei tributi doganali deve essere mantenuta la punibilità della messa in pericolo del dazio, e quindi della violazione per negligenza degli obblighi di agire stabiliti dalla legge.
Anche per la messa in pericolo del dazio occorre ora distinguere fra intenzionalità e negligenza. Come per la frode doganale, la pena in caso di negligenza viene ridotta rispetto ai casi di intenzionalità. Per il resto, la disposizione non è modificata rispetto a quella attualmente in vigore. Si è rinunciato consapevolmente a introdurre una nuova qualificazione analoga a quella dell’articolo 15 capoverso 3.
Art. 16 Messa in pericolo del dazio
(in caso di decisione a favore della variante 2 dell’art. 133
LE-UDSC)
Si rimanda al commento all’articolo 133 LE-UDSC.
Art. 17 Infrazione dei divieti
Anche per quanto riguarda l’infrazione dei divieti viene introdotta una distinzione fra intenzionalità e negligenza. Le pene sono state inoltre ridotte poiché a livello pratico i casi di infrazione dei divieti sono meno gravi delle frodi doganali.
Art. 18 Ricettazione doganale
La disposizione sulla ricettazione doganale è stata solo lievemente adattata all’articolo 160 CP sotto il profilo linguistico. È stato mantenuto il criterio della messa in commercio, visto che quest’ultimo è rilevante in particolare sotto il profilo dell’importazione illegale in libera pratica di merci.
Art. 19 Distrazione del pegno doganale
In fatto di distrazione del pegno doganale, la difficoltà a determinare il valore del pegno doganale distratto finora ha sempre rappresentato un problema. L’attuale disposizione richiede infatti che in base al principio in dubio pro reo venga determinato (o fatto determinare da un perito) il prezzo di mercato che il pegno doganale aveva al momento della distrazione. Senza il pegno doganale, una tale determinazione del prezzo di mercato – e in particolare una corrispondente perizia – tuttavia è praticamente impossibile, motivo per cui nella maggior parte dei casi è impossibile sanzionare penalmente la distrazione del pegno doganale.
Per porre rimedio a tale situazione, il momento della determinazione del valore viene ora anticipato al sequestro del pegno doganale. In questo modo è possibile riconoscere tempestivamente opinioni discordanti sul valore dell’oggetto sequestrato e stabilire un valore vincolante finché è garantito l’accesso al pegno doganale. In considerazione