Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 206 pagine
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Rapporto esplicativo relativo alla LE-UDSC e alla LTDo
consentita dall’UDSC diventa vincolante – come con il vigente diritto doganale – al momento della sua accettazione da parte dell’UDSC. Tale obbligo di agire non è previsto dall’attuale legge, ma secondo la procedura odierna il momento dell’accettazione deve essere già essere stabilito e indicato. Il nuovo obbligo di agire rappresenta la base per la semplificazione e la digitalizzazione del processo di attivazione.
5) Controllo (vedi art. 17 e 77 segg. LE-UDSC)
La LE-UDSC disciplina – come in precedenza – il controllo di merci, persone e mezzi di trasporto svolto al confine e nel restante territorio doganale. Nel secondo caso i controlli si basano in parte su accordi con i Cantoni. Sono previsti anche controlli automatizzati per verificare il rispetto degli atti normativi di natura non fiscale. Nel quadro della verifica della dichiarazione delle merci, l’UDSC può all’occorrenza effettuare controlli. Le persone controllate sono soggette a un obbligo di collaborazione. Conseguentemente, il «controllo» non rappresenta una modifica dell’attuale obbligo di agire.
6) Pagamento (vedi art. 28 LE-UDSC)
L’UDSC è l’autorità competente per l’emanazione di tutte le decisioni connesse alla dichiarazione delle merci. Il debito fiscale sorge fondamentalmente con l’«attivazione» della dichiarazione delle merci. Come regola di base, nella procedura elettronica la LE-UDSC prevede il pagamento senza contanti del debito fiscale. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per le quali il pagamento in contanti può essere possibile anche nella procedura elettronica. Di conseguenza, l’obbligo di pagamento elettronico non costituisce un nuovo obbligo di agire.
7) Collaborazione (vedi art. 17, 55 e 56 LE-UDSC)
I partecipanti alla procedura devono collaborare all’accertamento dei fatti rilevanti, affinché l’UDSC possa determinare i tributi in modo completo e corretto; su richiesta dell’UDSC essi devono altresì fornire informazioni orali e scritte, trasmettere dati, presentare libri contabili, giustificativi e altri attestati nonché documenti concernenti le relazioni d’affari. Ciò avviene già oggi, motivo per cui la collaborazione non rappresenta una modifica degli attuali obblighi di agire.
Secondo lo studio citato in precedenza, nel 2012 i costi di regolamentazione per gli operatori economici nel settore del traffico transfrontaliero delle merci ammontavano a circa 479 milioni di franchi, di cui circa 322 milioni per le importazioni e circa 157 milioni per le esportazioni. Rientrano nei costi di regolamentazione in particolare i costi diretti (spese per il personale, costi d’investimento, altre spese per il materiale, spese finanziarie) che sorgono per i gruppi sociali sulla base degli obblighi di agire stabiliti dallo Stato. I regimi con un numero di casi relativamente basso (regime di deposito doganale, procedura semplificata, ammissione temporanea, perfezionamento attivo e passivo) sono stati esclusi da questo elenco. Allo stesso modo, non sono stati considerati dall’analisi i regimi di transito a causa della ridotta rilevanza (transito diretto) e della mancanza di dati (transito dal confine al domicilio e dal domicilio al confine), così come altri obblighi collegati a importazioni ed esportazioni (p. es. obblighi di pagamento derivanti dal diritto sull’IVA) e gli oneri relativi ai DNND indipendentemente dal regime doganale (p. es. richiesta di autorizzazione). I costi di gran