Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 206 pagine
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Rapporto esplicativo relativo alla LE-UDSC e alla LTDo
definite come prioritarie. Le interazioni con l’UDSC si svolgono tramite il canale digitale. Ciò garantisce un’elevata flessibilità per quanto riguarda tempi e luoghi. È inoltre possibile migliorare nettamente il supporto fornito all’interlocutore. Di seguito vengono descritti i futuri obblighi di agire così come le differenze rispetto a quelli definiti nel 2013.
1) Autorizzazione (vedi in particolare art. 11 e 14 LE-UDSC)
Determinate destinazioni delle merci, così come l’attivazione della dichiarazione delle merci dopo il passaggio del confine e l’attivazione periodica comportano un obbligo di autorizzazione. Mediante la procedura digitalizzata e la concessione possibilmente automatizzata delle autorizzazioni (vedi art. 51 LE-UDSC) è possibile standardizzare e semplificare nettamente i processi relativi al traffico delle merci, riducendo al contempo in misura notevole la complessità giuridica rispetto all’attuale sistema. L’attivazione dopo che le merci sono state portate oltre il confine doganale è comparabile all’attuale procedura per speditori e destinatari autorizzati. Di conseguenza, l’obbligo di agire «autorizzazione» non comporta modifiche rispetto agli attuali obblighi di agire. In primo piano vi è la semplificazione dei processi.
2) Dichiarazione (vedi art. 9 e 10 LE-UDSC)
Come già in precedenza, la LE-UDSC prevede – in parte in attuazione di obblighi internazionali – un obbligo di dichiarazione per le merci che vengono importate, esportate o fatte transitare oppure che sono soggette a un tributo sul territorio doganale. In conformità alle disposizioni sulla digitalizzazione, tale dichiarazione deve avvenire in linea di massima in forma elettronica. In relazione alla procedura elettronica, assumono una nuova rilevanza sia l’«indicazione del riferimento» (collegamento tra le merci e il mezzo di trasporto nel traffico transfrontaliero) sia l’«attivazione» (operazione tecnica che rende vincolante uno scritto trasmesso per via elettronica, p. es. la dichiarazione delle merci). Nel quadro del traffico transfrontaliero delle merci, nella dichiarazione delle merci occorre indicare la destinazione delle stesse (p. es. importazione in libera pratica, esportazione, transito, perfezionamento attivo o passivo). Da ciò deriva anche il nuovo obbligo di dichiarare elettronicamente le merci. Si tratta del presupposto integrale per poter dichiarare le merci in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo.
3) Indicazione del riferimento (vedi art. 12 LE-UDSC)
Nel traffico transfrontaliero, le merci devono essere collegate al rispettivo mezzo di trasporto (riferimento). In questo modo l’UDSC viene informato di quali merci vengono importate, esportate o fatte transitare sul territorio doganale e con quali mezzi di trasporto ciò avviene. Specialmente per i casi da controllare, questa indicazione è imprescindibile ed è richiesta già oggi. L’«indicazione del riferimento» non rappresenta come tale una modifica dell’attuale obbligo di legge. L’odierna procedura manuale viene semplificata e digitalizzata.
4) Attivazione (vedi art. 13, 14 e 50 LE-UDSC)
La dichiarazione delle merci deve essere attivata. Di per sé, l’«attivazione» va intesa in futuro come un’operazione tecnica che rende vincolante una dichiarazione trasmessa per via elettronica. La dichiarazione delle merci effettuata in un’altra forma