Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 206 pagine

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Rapporto esplicativo relativo alla LE-UDSC e alla LTDo

Art. 12 Indicazione del riferimento

Cpv. 1

Nel traffico delle merci, le merci devono essere messe in riferimento con i rispettivi mezzi di trasporto. In questo modo l’UDSC è informato su quali merci vengono importate, esportate o fatte transitare e con quali mezzi di trasporto. Queste informazioni sono indispensabili in particolare nei casi in cui è necessario effettuare un controllo.

Cpv. 2

Il capoverso definisce la cerchia delle persone soggette all’obbligo di indicazione del riferimento. Quest’obbligo spetta al responsabile delle merci o al responsabile del trasporto, se ve ne è uno.

Cpv. 3

Dal punto di vista temporale, l’indicazione del riferimento deve avvenire prima dell’attivazione della dichiarazione delle merci.

Cpv. 4

Nel traffico aereo il riferimento viene indicato dal trasportatore interessato mediante lettera di vettura aerea (air waybill) o indicando il mezzo di trasporto aereo utilizzato (p. es. drone). Lo stesso vale per il traffico ferroviario o per via d’acqua.

Cpv. 5

Le modalità di indicazione del riferimento in base al genere di traffico devono essere adattate dinamicamente allo stato della tecnica e alle esigenze dell’economia. L’UDSC deve pertanto essere responsabile dell’emanazione di relative disposizioni. L’UDSC può anche prevedere eccezioni all’obbligo di indicazione del riferimento. Per esempio, ciò è ipotizzabile per il traffico di deposito o per le situazioni in cui la posizione delle merci può essere determinata senza l’esatta designazione del mezzo di trasporto.

Art. 13 Attivazione

Cpv. 1

Come menzionato, l’attivazione è un’operazione tecnica che rende vincolante uno scritto trasmesso per via elettronica e ciò vale anche per la dichiarazione elettronica delle merci (vedi art. 7 lett. g, art. 9 cpv. 2 e art. 50 cpv. 1).

In generale l’attivazione può essere effettuata tramite i canali elettronici dell’UDSC, per esempio inviando una richiesta e cliccando sull’apposito pulsante di attivazione. Tuttavia, nel traffico delle merci l’attivazione può anche avvenire mediante una procedura tecnica diversa.