Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 206 pagine

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Rapporto esplicativo relativo alla LE-UDSC e alla LTDo

Titolo terzo: Verifica della dichiarazione delle merci e decisioni

Art. 17 Verifica della dichiarazione delle merci

Cpv. 1

L’UDSC sottopone la dichiarazione delle merci a un’analisi dei rischi, indipendentemente dal fatto che sia attivata o meno. L’analisi dei rischi viene effettuata conformemente al capitolo 2 del titolo settimo (Analisi dei rischi).

Cpv. 2

L’UDSC accerta i fatti rilevanti in materia di tributi e, se necessario, effettua controlli conformemente al titolo ottavo (Controllo di merci, persone e mezzi di trasporto). La necessità di un controllo dipende in particolare dal risultato dell’analisi dei rischi (vedi art. 72).

Cpv. 3

Il capoverso 3 specifica l’obbligo generale di collaborazione dei partecipanti alla procedura (art. 55). Ove fosse necessario per l’accertamento della fattispecie, su richiesta dell’UDSC i partecipanti alla procedura devono quindi fornire informazioni orali o scritte, trasmettere dati, presentare libri contabili, giustificativi e altri attestati nonché documenti concernenti le relazioni d’affari.

Art. 18 Determinazione dei tributi

Cpv. 1

L’UDSC determina i tributi per le merci dichiarate sulla base della dichiarazione delle merci e delle constatazioni fatte durante i controlli. La dichiarazione delle merci riveste da sempre un ruolo centrale nell’imposizione delle merci nel traffico transfrontaliero (Barbara Schmid, in Martin Kocher/Diego Clavadetscher [ed.], Handkommentar zum Zollgesetz (ZG), 2009, art. 18 n. 1 segg.; vedi anche, tra tante, sentenza del Tribunale amministrativo federale A-201/2015 del 29 giugno 2015 consid. 2.3.1).

Per l’imposizione sono prese in considerazione le aliquote e le basi di calcolo in vigore al momento del sorgere del debito fiscale.

Cpv. 2

Se la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione non fornisce informazioni o fornisce informazioni incomplete oppure se vi sono dubbi in merito all’esattezza della dichiarazione delle merci, l’UDSC può procedere a una stima della base di calcolo dei tributi che è tenuto a riscuotere nei limiti del suo potere di apprezzamento. A titolo di esempio si cita un costoso articolo di marca, accompagnato da una fattura proforma di importo ridotto. Per procedere alla stima d’ufficio non è necessario che la persona soggetta all’obbligo di pagare i tributi sia colpevole per quanto riguarda la mancanza o l’incompletezza delle registrazioni.