Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 206 pagine

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Rapporto esplicativo relativo alla LE-UDSC e alla LTDo

Le modalità dell’attivazione devono essere adattate dinamicamente allo stato della tecnica e alle esigenze dell’economia. Per questo l’UDSC deve essere responsabile dell’emanazione di pertinenti regolamentazioni ad alto contenuto tecnico.

Inoltre, esso deve poter designare in modo flessibile i luoghi in cui poter attivare la dichiarazione delle merci nel traffico transfrontaliero.

Capitolo 2: Agevolazioni e particolari requisiti per determinate persone soggette all’obbligo di dichiarazione

Art. 15 Operatore economico autorizzato (AEO)

Dal punto di vista materiale, questa disposizione corrisponde all’articolo 42a LD.

Il capoverso 1 lettera a esige l’osservanza degli atti normativi la cui esecuzione compete all’UDSC. Se sono soddisfatte le condizioni, l’UDSC conferisce la qualifica di AEO anche a nuovi attori economici o a coloro che non sono ancora attivi per tutto il periodo di controllo (oggi tre anni secondo l’art. 112d OD). In questo caso la domanda è esaminata sulla base dei risultati disponibili.

L’accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea riguardante l’agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza, che nell’allegato II definisce i criteri per la qualifica di AEO, è attualmente in fase di revisione. Gli adeguamenti dovranno essere integrati nel diritto nazionale (obiettivo: applicazione provvisoria dell’accordo rivisto da metà marzo 2021).

Art. 16 Requisiti per i responsabili professionali dei dati

La qualità della dichiarazione delle merci è decisiva per lo svolgimento della procedura, per la corretta determinazione dei tributi nonché per le verifiche nell’ambito dei compiti d’esecuzione di natura non fiscale. Chi assume il ruolo di responsabile professionale dei dati o lavora per lui deve quindi avere la necessaria idoneità. Ciò è sancito anche dal diritto vigente per i dichiaranti, ossia le persone che allestiscono professionalmente dichiarazioni doganali (art. 109 cpv. 1 LD).

Il Consiglio federale disciplina le condizioni di idoneità, vale a dire i requisiti professionali e personali. In proposito occorre verificare anche la questione dell’ammissibilità di un obbligo di avere sede o domicilio in Svizzera o un altro legame con la Svizzera, nonché le relative eccezioni. L’inclusione di una clausola di reciprocità potrebbe essere presa in considerazione, tenendo però conto degli oneri correlati e della proporzionalità di una simile soluzione (vedi mozione 19.3092 Pantani del 12 marzo 2019 «Conseguenze dello sviluppo di DaziT. Adeguamento legislativo a salvaguardia degli operatori doganali svizzeri»).