Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 206 pagine

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Rapporto esplicativo relativo alla LE-UDSC e alla LTDo

Cpv. 4

L’UDSC disciplina i dettagli, in particolare la forma della dichiarazione delle merci e il momento della sua accettazione, qualora essa venga effettuata in un’altra forma consentita dall’UDSC (vedi art. 33 cpv. 2 LD).

Art. 10 Persona soggetta all’obbligo di dichiarazione

Cpv. 1 e 2

Questi capoversi definiscono la cerchia delle persone soggette all’obbligo di dichiarazione.

Tale obbligo incombe principalmente al responsabile delle merci. Tuttavia, può anche accadere che un’altra persona, ovvero il responsabile dei dati, si occupi della dichiarazione delle merci per conto del responsabile delle merci. In questo caso l’obbligo di dichiarazione spetta al responsabile dei dati.

Analogamente, è soggetto all’obbligo di dichiarazione chi modifica l’impiego o la destinazione delle merci dopo l’imposizione. Il cambiamento di periodo in caso di merci contingentate è equiparato a una modifica dell’impiego (vedi commento all’art. 7 LTDo).

Cpv. 3

Gli atti normativi di natura fiscale sanzionano la sottrazione o la messa in pericolo dei tributi soltanto quando la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione omette la dichiarazione. Poiché, secondo il nuovo diritto, l’obbligo di dichiarazione incombe al responsabile delle merci, al responsabile dei dati e alla persona che modifica l’impiego delle merci, in caso di contrabbando potrebbe sorgere una lacuna nella punibilità. Per colmare tale lacuna, il capoverso 3 riporta una finzione giuridica secondo cui la persona fisica che trasporta le merci è soggetta all’obbligo di dichiarazione in caso di omessa dichiarazione.

Art. 11 Destinazione delle merci

Cpv. 1 e 2

Secondo la normativa vigente, le merci destinate a essere «assegnate a un regime doganale» devono essere dichiarate per tale regime (art. 47 cpv. 1 LD).

Con il termine «regime doganale» si intendono le sette destinazioni doganali citate all’articolo 47 capoverso 2 LD, che costituiscono la parte rilevante dell’attuale diritto relativo alla procedura doganale.

Dal punto di vista terminologico, e quindi fondamentalmente anche sistematico, l’attuale diritto relativo alla procedura doganale si fonda sul codice doganale27. Il legislatore si è basato sulla versione del codice in vigore nel 2003.

27 Messaggio concernente una nuova legge sulle dogane, FF 2004 485, 497 e 499.