Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 206 pagine
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Rapporto esplicativo relativo alla LE-UDSC e alla LTDo
Art. 14 Modalità di attivazione
Cpv. 1
Questo capoverso stabilisce il principio secondo cui la dichiarazione elettronica delle merci nel traffico transfrontaliero deve essere attivata prima che le merci vengano portate oltre il confine doganale.
Cpv. 2
Come previsto attualmente, anche il nuovo diritto contempla casi speciali in cui la dichiarazione delle merci può essere attivata soltanto dopo che le merci sono state portate oltre il confine doganale (vedi l’attuale procedura per speditori e destinatari autorizzati, art. 100 segg. OD). Nel traffico transfrontaliero deve esistere anche la possibilità di attivare periodicamente le dichiarazioni delle merci.
Cpv. 3
Beneficiano dei vantaggi corrispondenti i partecipanti alla procedura che dimostrano un elevato grado di affidabilità nell’adempimento dei loro obblighi. Nei casi di cui al capoverso 2 il Consiglio federale può pertanto prevedere un obbligo di autorizzazione.
Un’autorizzazione può contenere obblighi relativi al tipo di merci e alle informazioni che devono essere fornite all’UDSC prima che le merci vengano portate oltre il confine doganale.
Il Consiglio federale disciplina le condizioni a livello di ordinanza.
Inoltre, va da sé che l’esecuzione degli atti normativi di natura non fiscale deve essere garantita nonostante le semplificazioni procedurali.
Cpv. 4
L’autorizzazione di cui al capoverso 3 non viene concessa se la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione ha commesso ripetutamente infrazioni agli atti normativi la cui esecuzione compete all’UDSC, in particolare infrazioni ad atti normativi di natura non fiscale.
Cpv. 5
Il Consiglio federale stabilisce la periodicità dell’attivazione per i tributi riscossi dall’UDSC nel territorio doganale. Per esempio, occorre definire in quali intervalli temporali (settimanali, mensili) devono essere dichiarati gli oli minerali immagazzinati in esenzione da imposta prelevati dai depositi di oli minerali.
Cpv. 6
Le modalità dell’attivazione, vale a dire gli aspetti tecnici, variano in base al canale elettronico, al tipo di tributo e – nel traffico transfrontaliero – al genere di trasporto. Nel traffico transfrontaliero l’attivazione, che deve essere effettuata in linea di principio prima che le merci vengano portate oltre il confine doganale (vedi art. 14 cpv. 1), segue modalità diverse rispetto a quanto avviene nel caso dei tributi riscossi in territorio svizzero.