Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 206 pagine
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Rapporto esplicativo relativo alla LE-UDSC e alla LTDo
Nell’ambito della digitalizzazione completa dei processi relativi al traffico delle merci e dell’uniformazione del diritto in materia di tributi, è necessaria una procedura molto più semplice rispetto a quella attuale per quanto riguarda il traffico transfrontaliero.
Di conseguenza, la nuova legge prevede un’unica procedura in materia di riscossione dei tributi che si applica a tutte le destinazioni delle merci nel traffico transfrontaliero (art. 11).
Ai fini della riscossione dei tributi nel traffico transfrontaliero, gli attuali regimi doganali secondo l’articolo 47 capoverso 2 LD sono sostituiti dalle seguenti destinazioni delle merci:
– importazione in libera pratica;
– esportazione;
– transito;
– importazione temporanea per la lavorazione, la trasformazione o la riparazione (perfezionamento attivo);
– esportazione temporanea per la lavorazione, la trasformazione o la riparazione (perfezionamento passivo);
– ammissione temporanea;
– introduzione in un deposito doganale.
Come ulteriore destinazione nel traffico transfrontaliero delle merci è prevista «l’introduzione in un deposito fiscale». Il deposito fiscale (vedi art. 44 cpv. 2) serve a immagazzinare merci sdoganate, ma interamente o parzialmente non imposte in virtù degli atti normativi di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettere c, e ed f (alcol, tabacco e oli minerali).
L’elenco delle destinazioni indica dunque gli stessi scopi previsti attualmente nel traffico internazionale delle merci. L’elenco è volutamente non esaustivo. Infatti, in questo ambito occorre lasciare spazio per tenere conto delle innovazioni economiche.
Il Consiglio federale può pertanto prevedere ulteriori destinazioni delle merci. Per quelle che hanno un impatto sul sorgere del debito fiscale o sul calcolo dei tributi, occorre in ogni caso una base legale formale conformemente al principio della legalità (art. 127 cpv. 1 della Costituzione federale28[Cost.]).
Inoltre, il Consiglio federale disciplina i dettagli procedurali relativi a queste destinazioni delle merci. Per alcune di esse può prevedere la possibilità della restituzione. In questo modo è possibile conservare lo strumento della restituzione previsto dalla legge vigente nell’ambito del perfezionamento attivo (art. 12 LD) e passivo (art. 13 LD). Nel traffico di perfezionamento deve essere mantenuto il principio secondo cui la riduzione dei tributi doganali o la franchigia doganale per le merci temporaneamente importate o esportate per essere lavorate, trasformate o riparate è accordata, sempre che nessun interesse preponderante vi si opponga. Alle stesse condizioni l’UDSC accorda la riduzione dei tributi doganali o la franchigia doganale per merci importate o esportate, se merci svizzere o estere nella stessa quantità, qualità e natura vengono
28 RS 101