Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 206 pagine

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Rapporto esplicativo relativo alla LE-UDSC e alla LTDo

Nel caso del traffico stradale, per esempio, ciò significa che, attivando la dichiarazione nel momento in cui le merci vengono portate oltre il confine doganale, i dati precedentemente trasmessi per via elettronica non possono più essere modificati (art. 14 cpv. 1 in combinato disposto con l’art. 50 cpv. 1).

L’attivazione non soltanto rende vincolante uno scritto trasmesso per via elettronica, ma costituisce anche il momento determinante per il sorgere del debito fiscale (vedi art. 19 cpv. 1) nonché per il calcolo e la determinazione dei tributi doganali concreti (vedi art. 9 cpv. 1 LTDo).

Tra la trasmissione dei dati e il momento in cui la dichiarazione delle merci diventa vincolante mediante attivazione può intercorrere un intervallo di tempo. Ciò consente ai partecipanti alla procedura di correggere o cancellare i dati relativi alle merci fino all’ultimo momento (vedi art. 9 cpv. 3). Nel traffico transfrontaliero tali modifiche possono essere apportate fino al momento prima che le merci vengano portate oltre il confine doganale (vedi art. 14 cpv. 1).

Dal punto di vista geografico, nel traffico stradale la dichiarazione delle merci viene attivata al confine doganale (vedi art. 14 cpv. 1). Conformemente all’articolo 14 capoverso 6 i luoghi concreti in cui è possibile attivare una dichiarazione delle merci sono designati dall’UDSC.

A seconda del genere di traffico o della particolarità dell’operazione sono possibili delle deroghe se, per esempio, la dichiarazione delle merci deve essere attivata prima che le merci vengano portate nel territorio doganale o dopo.

Cpv. 2

Il capoverso 2 definisce le persone soggette all’obbligo di attivazione. Tali persone devono fare tutto il necessario per consentire l’attivazione della dichiarazione delle merci ed evitare tutto ciò che può impedirla.

Cpv. 3

Nel traffico aereo l’attivazione viene effettuata da un «handling agent» prima o dopo il momento in cui le merci sono portate nel territorio doganale o al di fuori di esso. Negli aeroporti internazionali il confine doganale è situato in zone di carico appositamente definite non accessibili né al responsabile delle merci né al responsabile del trasporto. Lo stesso vale per il traffico ferroviario e per via d’acqua (accesso ai terminali navali e di container).

Cpv. 4

In particolare nel traffico stradale può capitare che i dati di una dichiarazione delle merci siano stati registrati, ma che l’attivazione non sia stata possibile a causa di problemi tecnici. In tali situazioni può essere necessario che l’UDSC attivi d’ufficio la dichiarazione delle merci per garantire il corretto svolgimento della procedura.