Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 206 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 25Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapporto esplicativo relativo alla LE-UDSC e alla LTDo
importate o esportate come prodotti lavorati o trasformati (regime d’equivalenza). Per il perfezionamento di prodotti agricoli, compresi quelli di base, in linea di principio si applica anche in futuro l’obbligo di autorizzazione, pur mantenendo la possibilità di semplificare la procedura. I dettagli saranno disciplinati a livello di ordinanza. La procedura di autorizzazione semplificata di cui all’articolo 165a OD introdotta nel 2019 per il perfezionamento attivo di latticini e cereali sarà presumibilmente sottoposta a una valutazione nel 2023, come enunciato nel messaggio del Consiglio federale del 17 maggio 201729 concernente l’eliminazione dei contributi all’esportazione per prodotti agricoli trasformati. Eventualmente saranno apportate modifiche alle misure d’accompagnamento (tra l’altro la procedura di cui all’art. 165a OD).
Analogamente, il controllo delle merci portate temporaneamente nel territorio di controllo, ma non in libera pratica, dovrà essere specificato a livello di ordinanza (vedi art. 77 relativo al territorio di controllo dell’UDSC nonché gli attuali strumenti di vigilanza e controllo doganali ai sensi dell’art. 23 LD).
Cpv. 3
La scelta della destinazione delle merci avviene mediante la dichiarazione delle merci (p. es. in occasione dell’importazione, dell’entrata delle merci in un deposito o della loro uscita dal deposito) e nei casi di cui al capoverso 1 lettere c–g necessita di un’autorizzazione.
Grazie alla digitalizzazione della procedura e al rilascio possibilmente automatizzato delle autorizzazioni, i processi relativi al traffico delle merci possono essere standardizzati e notevolmente semplificati, e la complessità giuridica può essere significativamente ridotta rispetto al sistema attuale.
Per esempio, una dichiarazione delle merci con la destinazione «transito» può sempre essere autorizzata automaticamente, cioè immediatamente, se le previste condizioni di natura fiscale e non fiscale sono soddisfatte. Il fatto che le merci in transito siano soggette o meno a una verifica in virtù di disposizioni di natura non fiscale dipende, come accade già oggi, dai rispettivi atti normativi.
Un’autorizzazione per la destinazione delle merci «transito» deve essere limitata in base al percorso abituale delle merci attraverso il territorio doganale e deve contenere condizioni risolutive. Queste riguardano, per esempio, la mancata conclusione regolare del transito e la mancanza della garanzia dell’identità delle merci. Se si verifica una condizione risolutiva, l’autorizzazione per il transito viene annullata e il debito fiscale condizionato previsto per questa destinazione delle merci sorge al verificarsi di tale condizione (vedi art. 20).
29 FF 2017 3737