Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 206 pagine

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Rapporto esplicativo relativo alla LE-UDSC e alla LTDo

Art. 9 Dichiarazione

Cpv. 1

La dichiarazione delle merci deve essere effettuata per via elettronica o in un’altra forma consentita dall’UDSC. Oltre alla trasmissione elettronica, obbligatoria nell’ambito di una procedura scritta (vedi art. 48 cpv. 1 e, per le eccezioni, art. 48 cpv. 2), sono possibili altre forme di dichiarazione o di espressione della volontà, ovvero la dichiarazione verbale e il comportamento concludente. Si pensi per esempio al sistema «rosso/verde» adottato negli aeroporti e nelle stazioni ferroviarie.

Solitamente la dichiarazione delle merci contiene almeno le informazioni sul genere e sulla natura delle merci, sul responsabile delle merci e sull’eventuale responsabile del trasporto nel traffico delle merci. Inoltre, deve contenere tutte le informazioni necessarie per l’esecuzione degli atti normativi di natura non fiscale. La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione (art. 10 cpv. 1 e 2) è pertanto tenuta a fornire una dichiarazione delle merci completa e corretta.

I documenti di scorta relativi alla dichiarazione delle merci devono contenere informazioni sull’ammissibilità dell’importazione, dell’esportazione o del transito delle merci o anche sulla natura e sulla provenienza delle merci, qualora ciò sia necessario per l’imposizione.

Come già nel diritto attualmente in vigore, il Consiglio federale precisa a livello di ordinanza i documenti di scorta necessari (vedi art. 25 LD e art. 80 dell’ordinanza del 1° novembre 200626 sulle dogane [OD]). È richiesto solo ciò che è importante per l’imposizione.

Cpv. 2

La dichiarazione delle merci deve essere attivata. L’attivazione è un’operazione tecnica che rende vincolante uno scritto trasmesso per via elettronica (vedi anche art. 13 cpv. 1 e 2 e art. 50 cpv. 1). Di conseguenza, una dichiarazione delle merci trasmessa per via elettronica diventa vincolante al momento dell’attivazione.

Una dichiarazione delle merci effettuata in un’altra forma consentita dall’UDSC (vedi commento all’art. 9 cpv. 1) diventa vincolante nel momento in cui viene accettata dall’UDSC, come previsto dall’attuale diritto doganale (vedi art. 33 LD).

Cpv. 3

Questa disposizione stabilisce che finché non viene attivata, la dichiarazione delle merci può essere modificata o ritirata in qualsiasi momento. In concreto, ciò significa che i dati già registrati possono essere corretti o cancellati finché la dichiarazione delle merci non viene attivata.

Questa soluzione risponde pienamente a un’importante esigenza dell’economia relativa a una maggiore flessibilità temporale per quanto riguarda le dichiarazioni delle merci nel traffico transfrontaliero.

26 RS 631.01