Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 206 pagine
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Rapporto esplicativo relativo alla LE-UDSC e alla LTDo
devono essere garantite con disposizioni rigorose. Una netta maggioranza dei partecipanti alla consultazione sulla modifica della LAVS ha espresso parere favorevole.
Sezione 2: Dati concernenti persone giuridiche e persone senza personalità giuridica propria
Art. 66
Cpv. 1
Il D-LPD prevede l’esclusione della protezione dei dati concernenti persone giuridiche dal campo d’applicazione della LPD. Pertanto, nell’ambito della revisione totale di tale legge è prevista una modifica della LOGA, che fornirà una base legale per il trattamento dei dati degni di particolare protezione concernenti persone giuridiche. Ai sensi dell’articolo 57r di tale disegno della LOGA, devono essere considerati degni di particolare protezione i dati relativi a perseguimenti e sanzioni di natura amministrativa e penale nonché i dati relativi a segreti professionali, d’affari e di fabbricazione.
L’articolo 66 crea la base per il trattamento di questi dati concernenti persone giuridiche. Oltre alle persone giuridiche, sono menzionate anche le persone senza personalità giuridica propria. Anche se il disegno della LPD prevede la protezione dei dati concernenti le persone fisiche, occorre garantire allo stesso modo anche la protezione dei dati concernenti le persone giuridiche e relativi ai segreti d’affari e di fabbricazione. Questi sono pertanto esplicitamente menzionati all’articolo 66.
Questa norma non cambia le disposizioni vigenti di diritto penale, amministrativo e procedurale a protezione dei segreti d’affari e di fabbricazione, bensì è applicata solo ove l’UDSC possa esigere tali dati o se la persona in questione li rende noti su base volontaria all’UDSC.
Cpv. 2
Il capoverso 2 disciplina quali dati degni di particolare protezione concernenti persone giuridiche e persone senza personalità giuridica propria possono essere trattati dall’UDSC. Si tratta dei dati concernenti misure di diritto amministrativo eventualmente da adottare o ordinate oppure perseguimenti e sanzioni di natura amministrativa e penale (lett. a) nonché dati concernenti segreti d’affari e di fabbricazione (lett. b).
Così come per i dati personali degni di particolare protezione di cui all’articolo 64 capoverso 2, i dati degni di particolare protezione concernenti persone giuridiche e persone senza personalità giuridica propria sono trattati solo se è necessario per l’adempimento dei compiti dell’UDSC. Anche qui viene rispettato il principio di proporzionalità (vedi commenti all’art. 64 cpv. 2).
In riferimento ai dati concernenti misure eventualmente da adottare o ordinate oppure procedimenti e sanzioni di natura amministrativa e penale (lett. a) si rinvia al commento e agli esempi relativi all’articolo 64 capoverso 2.