Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 206 pagine

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Rapporto esplicativo relativo alla LE-UDSC e alla LTDo

Cpv. 3

L’UDSC è autorizzato a trattare dati segnaletici di natura biometrica per determinati scopi. Secondo l’articolo 4 lettera c numero 4 D-LPD, in futuro i dati segnaletici di natura biometrica saranno degni di particolare protezione, motivo per cui questo capoverso crea la base legale per il trattamento di tali dati già previsto dal diritto vigente a livello di ordinanza.

Secondo il diritto vigente, l’AFD è autorizzata, in virtù dell’articolo 226 capoverso 2 OD, ad accertare l’identità di una persona mediante dati segnaletici di natura biometrica se questa non è in grado di legittimare la propria identità o se un altro compito attribuito all’AFD lo richiede. Al fine di sancire a livello di legge il trattamento di tali dati da parte dell’UDSC, la verifica dell’identità delle persone da parte dell’UDSC secondo l’articolo 90 è espressamente menzionata al presente capoverso come scopo del trattamento.

Cpv. 4

L’ordine di allestimento di un profilo del DNA da parte dell’UDSC non è più disciplinato a livello di ordinanza (art. 226 cpv. 3 lett. b n. 1 OD), bensì a livello di legge (vedi commenti all’art. 90 LE-UDSC e agli art. 6a, 7, 11 e 16 della legge del 20 giugno 200358 sui profili del DNA nell’allegato 1).

In base all’articolo 6a della legge sui profili del DNA (vedi modifica di altri atti normativi), l’UDSC è autorizzato ad accertare l’identità di una persona mediante il rilevamento dei profili del DNA, se tale persona è sospettata di avere commesso o di commettere un delitto o un crimine. Il trattamento di tali dati avviene conformemente alla legge sui profili del DNA (vedi commento al cpv. 3).

Art. 65 Numero d’assicurato

Questa disposizione autorizza l’UDSC a utilizzare sistematicamente il numero d’assicurato dell’assicurazione vecchiaia e superstiti secondo gli articoli 50c e 50e della legge federale del 20 dicembre 194659 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS). Ciò al solo scopo di autenticare i partecipanti alla procedura elettronica di cui al titolo sesto.

In merito all’utilizzo del numero d’assicurato al di fuori dell’ambito del diritto assicurativo si può fare riferimento alla revisione in corso della LAVS (19.057: LAVS. Modifica [Utilizzazione sistematica del numero AVS da parte delle autorità]) e al relativo messaggio del Consiglio federale del 30 ottobre 201960 concernente la modifica della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (Utilizzazione sistematica del numero AVS da parte delle autorità). Il Consiglio federale intende rendere più efficienti i processi amministrativi con un’utilizzazione controllata e più ampia del numero AVS. Le autorità devono essere in generale autorizzate a utilizzare il numero d’assicurato, ma la protezione dei dati e la sicurezza delle informazioni

58 RS 363

59 RS 831.10

60 FF 2019 6043