Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 206 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 70Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapporto esplicativo relativo alla LE-UDSC e alla LTDo
riguardante l’agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza (futuro Import Control System 2). A sua volta il SIC accorda all’UDSC l’accesso a IASA-INDEX. La pertinente modifica dell’articolo 51 capoverso 4 lettera e LAIn è riportata nell’allegato 1.
Cpv. 2
Nell’ambito del recepimento e della trasposizione del regolamento (UE) 2019/189661 l’UDSC scambia dati con l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera. Analogamente a quanto avviene per la comunicazione di dati a Stati vincolati da uno degli accordi d’associazione a Schengen, i dati sono comunicati solo se necessari per l’adempimento del compito legale dell’Agenzia. Ai fini della sicurezza dei confini ciò significa segnatamente gestire le frontiere esterne, predisporre valutazioni delle vulnerabilità e altri documenti strategici, gestire la rete Eurosur o pianificare gli interventi. Il trattamento di questi dati da parte dell’Agenzia è retto dagli articoli 86–90 del regolamento (UE) 2019/1896. Qui sono applicabili le pertinenti disposizioni sulla protezione europea dei dati (regolamento [UE] 2018/172562). Il trattamento di dati personali da parte dell’Agenzia per una finalità diversa da quella iniziale richiede l’approvazione della Svizzera (vedi art. 87 par. 2 del regolamento [UE] 2019/1896).
Cpv. 3
Il Consiglio federale stabilisce in quali misura concedere a terzi diritti di accesso al sistema d’informazione dell’UDSC o a singoli dati. I diritti sono assegnati, così come avviene per i collaboratori dell’UDSC, in funzione dei compiti (cpv. 1 e art. 68 cpv. 3), in altri termini l’accesso da parte di terzi è possibile solo nella misura in cui è necessario all’adempimento dei loro compiti.
La disposizione viene ulteriormente esaminata per quanto riguarda la conformità in materia di protezione di dati e, se necessario, adeguata in vista del messaggio.
Disposizioni previste a livello di ordinanza
Già oggi è evidente che saranno necessari ulteriori accessi diretti al sistema d’informazione dell’UDSC e forniture regolari di dati. Tuttavia, considerando che in questi casi non sono interessati né dati personali degni di particolare protezione né dati degni di particolare protezione concernenti persone giuridiche o persone senza personalità giuridica propria, gli accessi diretti e le forniture di dati possono essere disciplinati successivamente a livello di ordinanza:
– Accesso diretto, da parte dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) e dell’amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein, ai dati concernenti l’importazione e l’esportazione di merci:
61 Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624, GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1.
62 Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE, GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.