Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 206 pagine

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Rapporto esplicativo relativo alla LE-UDSC e alla LTDo

Cpv. 3

La regolamentazione dei diritti di accesso dei collaboratori deve essere orientata ai ruoli e ai compiti. Lo stesso dicasi per l’analisi dei rischi e la profilazione, che sono riservate a particolari categorie di collaboratori preposti ad appositi compiti.

Il Consiglio federale è dunque incaricato di regolamentare i diritti di accesso in funzione dei compiti e dei ruoli conformemente ai capoversi 1 e 2.

La disposizione viene ulteriormente esaminata per quanto riguarda la conformità in materia di protezione di dati e, se necessario, adeguata in vista del messaggio.

Art. 69 Accesso da parte di terzi e comunicazione dei dati a terzi

L’UDSC può rendere noti dati ad altre autorità fondamentalmente in tre modi:

1. accesso diretto di un’autorità al sistema d’informazione dell’UDSC, che corrisponde all’attuale procedura di richiamo secondo la LPD;

2. fornitura regolare di dati da parte dell’UDSC a un’autorità e a un’organizzazione sovranazionale o internazionale, senza che i destinatari abbiano accesso al sistema d’informazione dell’UDSC (comunicazione di dati); oppure

3. comunicazione di dati nel singolo caso nell’ambito dell’assistenza amministrativa e giudiziaria.

Il capoverso 1 disciplina l’accesso diretto ai dati, inclusi quelli personali degni di particolare protezione, e il capoverso 2 la fornitura regolare di dati all’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.

Gli accessi delle autorità a dati personali non degni di particolare protezione e le forniture regolari di dati personali non degni di particolare protezione saranno disciplinati successivamente a livello di ordinanza (vedi nota dopo il commento al cpv. 3).

Cpv. 1

La LD concede diritti di accesso diretti a singoli sistemi d’informazione dell’AFD a fedpol, alla SEM e alle autorità cantonali di polizia. Questi diritti di accesso vengono trasferiti nella LE-UDSC con il presente capoverso. Il contenuto e l’entità dei diritti di accesso si basano sull’articolo 110e capoversi 3 e 4 LD. Le disposizioni sono state precisate rispetto alla LD.

Attualmente le autorità hanno accesso a diversi sistemi d’informazione nella procedura di richiamo, ma non è prevista alcuna restrizione legale all’interno del singolo sistema, almeno per quanto riguarda i dati personali degni di particolare protezione. Con la nuova legge, le summenzionate autorità continuano a beneficiare di un accesso diretto al sistema d’informazione dell’UDSC nella procedura di richiamo e, quindi, ai dati personali degni di particolare protezione trattati dall’UDSC. Tuttavia, a differenza di quanto avviene attualmente, l’accesso si estende solo a quanto necessario all’adempimento dei loro compiti e deve essere predisposto di conseguenza (vedi cpv. 3).

Per l’adempimento del suo compito legale il SIC ha un accesso diretto al sistema d’informazione dell’UDSC. Questo compito si basa tra l’altro sull’articolo 6 capoverso 1 lettera a LAIn e sull’accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea