Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 206 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 67Fedlex · Rapporto esplicativo

Rapporto esplicativo relativo alla LE-UDSC e alla LTDo

I dati contenuti nelle dichiarazioni delle merci spesso comprendono segreti d’affari e di fabbricazione (lett. b) delle aziende, in particolare quando dal totale delle dichiarazioni delle merci è possibile ricavare un’immagine del flusso di merci dell’azienda oppure se questa rende note composizioni segrete di prodotti alimentari nell’ambito delle informazioni in materia di tariffa di cui all’articolo 10 LTDo. Nel singolo caso l’UDSC deve poter attingere a questi segreti d’affari e di fabbricazione nell’ambito della determinazione o della riscossione dei tributi (p. es. classificazione tariffale) nonché in occasione dei controlli effettuati al passaggio del confine, dei controlli successivi o dei controlli nell’azienda. Per esempio, i dati delle ricette di fabbricazione sono utilizzati per verificare se al momento dell’importazione determinati prodotti alimentari soddisfano i requisiti della LDerr. I pertinenti dati vengono quindi trattati nel sistema d’informazione dell’UDSC.

Inoltre, nell’ambito di progetti pilota secondo l’articolo 127 capoverso 2 si lavora sulla base dei dati reali delle aziende. Non è da escludere che le aziende partecipanti forniscano più dati di quelli che si riveleranno successivamente necessari nella prassi, poiché all’inizio di un determinato progetto non è possibile stimare esattamente quali dati occorrano effettivamente. Tra tutti questi dati forniti su base volontaria si trovano generalmente anche dati concernenti i segreti d’affari e di fabbricazione.

A differenza di quanto avviene per le persone fisiche, conformemente all’articolo 57r del disegno della LOGA i dati concernenti le attività religiose, filosofiche o politiche delle persone giuridiche o delle persone senza personalità giuridica propria non sono ritenuti degni di particolare protezione. Tuttavia, così come per le persone fisiche, le indicazioni concernenti le attività filosofiche o politiche delle persone giuridiche o delle persone senza personalità giuridica propria possono essere importanti nel perseguimento penale. Per esempio, se una persona giuridica porta in Svizzera merci destinate esclusivamente a un determinato gruppo religioso, le indicazioni relative a tale gruppo possono essere necessarie, tra l’altro, per un’eventuale attività di controllo mirata con successivo perseguimento penale. Di conseguenza, l’UDSC tratta anche questi e altri dati degni di particolare protezione nel quadro dell’esecuzione dei suoi compiti.

Sezione 3: Sistema d’informazione

Art. 67 Principio

Cpv. 1

L’UDSC è autorizzato a utilizzare un sistema d’informazione per l’adempimento dei propri compiti, compreso il trattamento dei dati personali e dei dati personali degni di particolare protezione, dei dati risultanti da una profilazione nonché dei dati e dei dati degni di particolare protezione concernenti persone giuridiche e persone senza personalità giuridica propria. Sulla scorta dei cambiamenti tecnici a favore di sistemi interconnessi, la rappresentazione di singoli sistemi d’informazione chiusi e delimitati non risulta più appropriata. Piuttosto, occorre una regolamentazione neutrale dal punto di vista tecnologico, che tenga conto dei futuri cambiamenti tecnologici. La LE-UDSC si riferisce quindi soltanto a un sistema informativo dell’UDSC, indipendentemente