Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 106 pagine
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Articolo 62 capoversi 1 e 1bis
Nella procedura di consultazione concernente la revisione parziale della legge sull’IVA, l’organo consultivo ha raccomandato di riscuotere l’imposta sull’importazione presso le persone iscritte come contribuenti nel registro IVA mediante la procedura di riporto del pagamento. Ne consegue che la riscossione dell’imposta sull’importazione presso i contribuenti non compete all’UDSC bensì all’AFC. La competenza dell’UDSC si limita quindi alla riscossione dell’imposta sull’importazione presso le persone non iscritte nel registro IVA.
Articolo 62 capoverso 2
L’ultimo periodo della disposizione non è necessario se la riscossione dell’imposta sull’importazione presso le persone iscritte nel registro IVA è delegata all’AFC, tuttavia l’AFC deve essere menzionata accanto all’UDSC nella definizione delle competenze.
Articolo 63 capoverso 1
Il progetto di revisione parziale della legge sull’IVA posto in consultazione prevede che i fornitori della prestazione secondo il proposto articolo 20a, ossia i gestori di piattaforme elettroniche iscritti come contribuenti nel registro IVA, possono dichiarare l’imposta dovuta sull’importazione di beni mediante la procedura di riporto del pagamento. Non si comprende perché l’imposta dovuta sull’importazione di beni nel commercio per conto proprio di piattaforme elettroniche possa essere dichiarata mediante la procedura di riporto del pagamento, mentre non sia possibile per le altre importazioni di beni di imprese iscritte nel registro IVA. Ai fini dell’uguaglianza giuridica, l’applicazione della procedura di riporto del pagamento deve essere ammessa per tutte le importazioni da parte di persone iscritte nel registro IVA.
Articolo 64
L’organo consultivo si oppone allo stralcio dell’elenco dei motivi del condono nella legge sull’IVA. Il motivo di condono menzionato nell’articolo 41 capoverso 1 lettera a AP-LE-UDSC corrisponde a livello materiale con l’articolo 64 capoverso 1 lettera a LIVA in vigore. Lo stesso dicasi per il motivo di condono enunciato nell’articolo 41 capoverso 1 lettera b AP-LE-UDSC che coincide con il contenuto dell’articolo 64 capoverso 1 lettera b LIVA.
Articolo 64 capoverso 2
È necessario opporsi allo stralcio della disposizione. La competenza dell’UDSC per il trattamento della domanda di condono e dell’AFC deve essere sancita nella legge sull’IVA, dove devono essere menzionate anche le condizioni che la domanda di condono deve adempiere.
Articolo 64 capoverso 3
L’organo consultivo è contrario allo stralcio della disposizione. In un’ottica giuridica il condono presuppone che un credito fiscale sia stato stabilito e riconosciuto. Il riferimento previsto nell’articolo 41 capoverso 2 AP-LE-UDSC al passaggio in giudicato per la decorrenza del termine entro il quale può essere presentata una domanda di condono indica dunque che il credito da condonare deve essere stabilito in modo giuridicamente vincolante.
Articolo 65 capoverso 1
Dal momento che la riscossione dell’imposta sull’importazione presso le persone iscritte nel registro IVA è delegata all’AFC, occorre menzionarlo nella presente disposizione.
Articolo 101 capoverso 4
L’organo consultivo raccomanda di delegare all’AFC la riscossione dell’imposta sull’importazione presso i contribuenti iscritti nel registro IVA. Un diverso disciplinamento del concorso di infrazioni in caso di sottrazione dell’imposta sull’importazione tra le persone non iscritte nel registro IVA e i contribuenti registrati non è ammissibile.