Rapporto O applicazione salvaguardie

Consultazione 2020/53: Revisioni totali dell'ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta e dell'ordinanza sull'applicazione delle salvaguardie nonché altre modifiche di ordinanza nel settore dell'UFE con entrata in vigore il 1° luglio 2021 · 8 pagine

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Rapporto esplicativo concernente

la revisione totale dell’ordinanza sull’applicazione delle salvaguardie

(RS 732.12)

1. Punti essenziali del progetto

1.1 Premessa

L’ordinanza del 21 marzo 2012 sull’applicazione delle salvaguardie (RS 732.12), di seguito per praticità semplicemente «l’ordinanza») viene sottoposta nuovamente a una revisione, poiché dalla prassi è emersa la necessità di adeguamenti del testo vigente. Questo nonostante il fatto che essa sia stata oggetto di una revisione totale appena nel 2012. In alcuni passaggi la terminologia viene corretta e/o precisata affinché la Svizzera possa adempiere pienamente ai propri obblighi nei confronti dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA). Si procede a una sua revisione totale poiché gli adeguamenti comportano la modifica della maggior parte degli articoli dell’ordinanza. Oltre alle correzioni di carattere terminologico, i punti principali della revisione comprendono la corretta descrizione dei materiali1 e dei luoghi da assoggettare alle misure di salvaguardia, l’introduzione del concetto di «Safeguards by Design» nella progettazione di nuovi impianti (ad esempio un deposito in strati geologici profondi e i relativi impianti in superficie), l’applicazione ottimizzata di queste misure ai materiali fuori dagli impianti, l’introduzione di obblighi di dichiarazione e approvazione a carico del titolare della licenza e una rielaborazione e semplificazione degli allegati.

1.2 Oggetto

La vigente ordinanza disciplina l’esecuzione delle disposizioni dell’Accordo del 6 settembre 1978 tra la Confederazione Svizzera e l’Agenzia internazionale dell’energia atomica (AIEA) concernente l’applicazione di garanzie (misure di salvaguardia) nell’ambito del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, di seguito Accordo sull’applicazione delle garanzie (RS 0.515.031), e del Protocollo aggiuntivo del 16 giugno 2000 all’Accordo tra la Confederazione Svizzera e l’Agenzia internazionale dell’energia nucleare concernente l’applicazione di garanzie nell’ambito del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, di seguito: protocollo aggiuntivo (RS 0.515.031.1). L’Accordo sull’applicazione delle garanzie si basa sull’articolo III del Trattato del 10 luglio 1968 di non proliferazione delle armi nucleari (RS 0.515.03) che impone agli Stati militarmente non nucleari di assoggettare i propri materiali nucleari e impianti nucleari alle misure di salvaguardia dell’AIEA.

2. Ripercussioni finanziarie sulle risorse umane e altre ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni

La presente revisione totale non comporta oneri supplementari per l’Ufficio federale dell’energia (UFE). Si prevede anzi che la definizione più precisa dei materiali assoggettati al controllo aumenterà la certezza del diritto e ridurrà le discussioni dovute alle diverse definizioni di «materiale nucleare»

nella legislazione Svizzera e negli statuti dell’AIEA.

La più precisa definizione delle competenze per l’applicazione delle misure di salvaguardia ai materiali in luoghi esterni agli impianti avrà come conseguenza un certo alleggerimento amministrativo per i servizi coinvolti, ossia l’UFE, l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e l’Istituto nazionale svizzero d’assicurazione contro gli infortuni (SUVA). Questo è dovuto ad un più snello rilevamento delle informazioni.

1 L’Accordo sull’applicazione delle garanzie non distingue tra materiali nucleari destinati alla produzione di energia e quelli non destinati alla produzione di energia, mentre la legislazione svizzera in materia di energia nucleare fa una distinzione in merito.