Rapporto O applicazione salvaguardie
Consultazione 2020/53: Revisioni totali dell'ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta e dell'ordinanza sull'applicazione delle salvaguardie nonché altre modifiche di ordinanza nel settore dell'UFE con entrata in vigore il 1° luglio 2021 · 8 pagine
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Rapporto esplicativo concernente
la revisione totale dell’ordinanza sull’applicazione delle salvaguardie
(RS 732.12)
Nel quadro della revisione dell’ordinanza del 3 giugno 2016 sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI; RS 946.202.1) l’articolo 2 capoverso 1 lettera g e l’articolo 21 capoverso 2 della vigente ordinanza erano stati solamente modificati anziché essere cancellati. Gli aspetti di questi articoli sono ora integralmente ed esclusivamente regolamentati nel quadro dell’OBDI.
L’articolo 3 sostituisce il precedente allegato 1. Ai sensi dell’Accordo sull’applicazione delle garanzie le definizioni vengono ampliate, precisate e allineate alla terminologia dell’AIEA. Vengono inoltre eliminati degli errori in alcune delle precedenti disposizioni, in particolare nelle definizioni di «impianto»,
«luogo esterno agli impianti», «sito» e «attività di ricerca e sviluppo legate al ciclo del combustibile». Viene eliminata la definizione di «Significant Quantity», rilevante solamente nell’ambito delle ispezioni dell’AIEA, e sostituita dal termine «chilogrammo effettivo». Quest’ultimo termine è necessario per distinguere tra «impianto» e «luogo esterno agli impianti» e per gli obblighi ad essi connessi.
Vengono inoltre introdotte le definizioni di «materiale fuori applicazione» e «Essential Equipment», ora presenti negli articoli 18, 9 e 13.
Tutte le definizioni sono armonizzate con la terminologia internazionale.
Viene unificato nell’articolo 4 (elenco non esaustivo) l’incarico all’Ufficio federale dell’energia (UFE) di regolamentare mediante direttive, se necessario, i requisiti dettagliati. Ciò è previsto nel caso in cui il grado di dettaglio nella descrizione dei requisiti per l’implementazione delle misure di salvaguardia, come richiesto per l’applicazione integrale dell’Accordo sull’applicazione delle garanzie nei confronti dell’AIEA, dovesse esulare dal quadro dell’ordinanza.
5.2 Sezione 2
Questa sezione disciplina l’esecuzione delle misure di salvaguardia e gli obblighi di rapporto e di dichiarazione negli impianti in cui sono presenti i corrispondenti materiali.
L’UFE deve approvare la nomina del responsabile delle misure di salvaguardia e di un supplente e può verificarne l’idoneità (art. 5). È soggetto all’approvazione dell’UFE anche il regolamento sulle salvaguardie (art. 6).
Per soddisfare i requisiti del protocollo aggiuntivo, sia l’obbligo di contabilità (art. 8) che l’obbligo di rapporto (art. 9) sono estesi anche al materiale non ancora idoneo all’impiego nel ciclo del combustibile nucleare (il cosiddetto «pre-34c material»2).
Le modalità delle ispezioni sono state eliminate dalle sezioni 2–6 e sono ora raggruppate nella sezione 7.
5.3 Sezione 3
La sezione 3 è stata completamente rielaborata. Essa riguarda le misure di salvaguardia negli impianti in cui non sono presenti materiali secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera a.
Il nuovo articolo 10 sancisce l’applicazione del concetto «Safeguards by Design» che prevede in particolare di considerare già nella fase di progettazione la futura implementazione delle misure di salvaguardia, analogamente agli aspetti di sicurezza e protezione. Questo non solo per evitare di dover
2Conformemente all’articolo 34c dell’Accordo sull’applicazione delle garanzie