Rapporto O applicazione salvaguardie
Consultazione 2020/53: Revisioni totali dell'ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta e dell'ordinanza sull'applicazione delle salvaguardie nonché altre modifiche di ordinanza nel settore dell'UFE con entrata in vigore il 1° luglio 2021 · 8 pagine
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Rapporto esplicativo concernente
la revisione totale dell’ordinanza sull’applicazione delle salvaguardie
(RS 732.12)
eseguire modifiche a posteriori volte all’attuazione delle misure di salvaguardia, ma in particolare per semplificarle grazie a una progettazione adeguata.
L’obbligo di definire zone di bilancio materie e la relativa suddivisione è ora limitato agli impianti in fase di progettazione o costruzione, cfr. articolo 11.
Nell’articolo 13 agli obblighi di fare rapporto per gli impianti in fase di smantellamento si aggiunge l’obbligo di dichiarazione quando l’«Essential Equipment»3 viene smontato o reso inutilizzabile. Si tratta di una necessità emersa nel quadro della messa fuori servizio e del successivo smantellamento della centrale nucleare di Mühleberg.
5.4 Sezione 4
La sezione 4 della vigente ordinanza rimane invariata.
5.5 Sezione 5
Questa sezione disciplina gli obblighi di dichiarazione e informazione nell’ambito dell’importazione,
esportazione e trasporto di materiali assoggettati alle misure di salvaguardia nonché l’obbligo di rapporto in caso di possesso all’estero di tali materiali. Ora le ispezioni connesse al controllo dei beni a duplice impiego non sono più disciplinate nella presente ordinanza, poiché la sezione era già stata rielaborata nel quadro della revisione del 1º luglio 2016 dell’ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego.
Articolo 17: per proprietari s’intendono sia i proprietari a tutti gli effetti che i detentori (ad es. locatari, affittuari, depositari).
La persona responsabile ai sensi dell’articolo 17 capoverso 1 lettera c può anche essere una persona giuridica.
Il capoverso 1 lettera f richiede di specificare se il materiale è utilizzato per il proprio fabbisogno oppure se viene messo in commercio.
5.6 Sezione 6
Questa sezione concernente le misure di salvaguardia particolari è stata radicalmente rielaborata. Per maggiore chiarezza sui diversi aspetti legati alle salvaguardie, l’articolo 22 della vigente ordinanza è stato suddiviso in tre articoli (18–20).
L’articolo 18 disciplina l’utilizzo dei materiali ivi citati ai quali non sono più applicabili le misure di salvaguardia ai sensi dell’Accordo sull’applicazione delle garanzie («materiali fuori applicazione»). Per tali materiali permangono, seppur mitigati, gli obblighi di dichiarazione ai sensi del protocollo aggiuntivo. I materiali non esplicitamente menzionati e per i quali l’AIEA ha approvato la cessazione delle misure di salvaguardia, non sono più assoggettati ad alcuna misura di salvaguardia.
L’articolo 19 regolamenta l’applicazione delle misure di salvaguardia ai materiali situati nei luoghi esterni agli impianti (LOF, locations outside facilities; cfr. art. 3 cpv. 1 lett. b dell’ordinanza), ossia materiali che rientrano nell’ambito della sorveglianza dell’UFSP (autorizzazione secondo la legge sulla
3Si tratta di equipaggiamenti essenziali utilizzati per lo stoccaggio, la manipolazione, il trattamento o l’utilizzazione di materiali, ad esempio le macchine per la manipolazione degli elementi combustibili.