Rapporto O applicazione salvaguardie

Consultazione 2020/53: Revisioni totali dell'ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta e dell'ordinanza sull'applicazione delle salvaguardie nonché altre modifiche di ordinanza nel settore dell'UFE con entrata in vigore il 1° luglio 2021 · 8 pagine

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Rapporto esplicativo concernente

la revisione totale dell’ordinanza sull’applicazione delle salvaguardie

(RS 732.12)

5.10 Allegati

Vengono eliminati gli allegati della vigente ordinanza, che regolamentano aspetti dello svolgimento delle ispezioni dell’AIEA (quali frequenza e estensione). In ogni caso questi aspetti non possono essere disciplinati in un’ordinanza svizzera essendo stabiliti dall’AIEA e potendo cambiare nel corso del tempo.

Il precedente allegato 1 è ora ripreso nell’articolo 3 e pertanto l’ordine degli allegati viene modificato (il precedente allegato 2 diventa allegato 1 e il precedente allegato 3 diventa allegato 2).

Allegato 1

Rispetto al precedente allegato 2 vengono apportate modifiche di natura puramente redazionale.

Allegato 2

Il numero 1 riguarda gli obblighi di fare rapporto per gli impianti con materiali assoggettati alle misure di salvaguardia. I tipi di rapporto già presenti vengono leggermente modificati. Come nuovo tipo di rapporto viene aggiunta la notifica. Inoltre vengono formulati più chiaramente i termini per l’«Advance Notification» (preavviso).

Il numero 2 sancisce gli obblighi di fare rapporto per gli impianti senza materiali assoggettati alle misure di salvaguardia, ossia gli impianti in fase di costruzione o smantellamento. Per i primi viene ora introdotto il rapporto relativo al concetto di «Safeguards by Design4».

4V. articolo 11