Rapporto O applicazione salvaguardie

Consultazione 2020/53: Revisioni totali dell'ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta e dell'ordinanza sull'applicazione delle salvaguardie nonché altre modifiche di ordinanza nel settore dell'UFE con entrata in vigore il 1° luglio 2021 · 8 pagine

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Rapporto esplicativo concernente

la revisione totale dell’ordinanza sull’applicazione delle salvaguardie

(RS 732.12)

Le nuove disposizioni introdotte tengono conto in particolare del fatto che la Svizzera a medio termine abbandonerà l’energia nucleare e realizzerà un deposito per lo stoccaggio di materiali nucleari in strati geologici profondi. Queste nuove disposizioni non hanno ripercussioni sugli impianti in esercizio.

La revisione totale non ha alcuna ripercussione su Cantoni e Comuni.

3. Ripercussioni sull’economia, sull’ambiente e sulla società

Non si prevedono ripercussioni sull’economia, sull’ambiente e sulla società. Rispetto alla vigente ordinanza sono stati aggiunti solamente due nuovi obblighi: la conferma da parte dell’UFE dei responsabili delle salvaguardie nominati dai gestori degli impianti con materiali assoggettati alle misure di salvaguardia e l’obbligo di approvazione, sempre da parte dell’UFE, del regolamento interno di tali impianti in materia di salvaguardie (regolamento sulle salvaguardie).

4. Relazione con il diritto europeo

La revisione totale non modifica la relazione con il diritto europeo.

5. Commenti ai singoli articoli

5.1 Sezione 1

La sezione 1 stabilisce lo scopo e il campo di applicazione dell’ordinanza e disciplina le competenze per la sua esecuzione.

Il campo di applicazione materiale e territoriale è definito in maniera esaustiva nell’articolo 2.

Alla lettera a viene radicalmente rielaborata la definizione dei materiali interessati. Il termine «materiali nucleari» e di conseguenza il riferimento alla corrispondente definizione nell’ordinanza del 10 dicembre 2004 sull’energia nucleare (OENu; RS 732.11) non viene più utilizzato, ad eccezione del numero 1 in cui si fa ancora riferimento all’articolo 1 capoverso 1 lettere a e b OENu. In questo modo il materiale assoggettato alle misure di salvaguardia è definito analogamente all’Accordo sull’applicazione delle garanzie e agli statuti dell’AIEA. Le eccezioni e i limiti previsti dall’articolo 1 capoverso 2 OENu per i settori della sicurezza e della protezione non si applicano all’ambito delle salvaguardie. Le scorie radioattive contenenti tali materiali (ad es. elementi combustibili irradiati) vengono ora esplicitamente assoggettate alle misure di salvaguardia. Al fine di attuare le disposizioni del protocollo aggiuntivo,

nell’elenco dei materiali all’articolo 2 capoverso 1 lettera a vengono aggiunti i minerali da cui si estrae l’uranio o il torio.

Tra gli impianti alla lettera b, oltre ai «depositi» vengono aggiunti i depositi in strati geologici profondi. Questo perché un deposito in strati geologici profondi rappresenta un impianto particolare, anche sotto il profilo delle salvaguardie. Per questo tipo di impianti devono essere elaborate misure di salvaguardia che si differenziano notevolmente da quelle applicate ai depositi convenzionali con materiali di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a.

La lettera c stabilisce che il campo di applicazione si estende non solo agli impianti in costruzione, ma anche a quelli ancora «in fase di progettazione».

Alla lettera d sono aggiunti i luoghi esterni agli impianti (ad es. istituti di ricerca, aziende industriali).