Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/55: Modifica della legge militare e dell'organizzazione dell'esercito · 49 pagine
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to anche il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione per i militari in ferma continuata. L’adeguamento è conforme al disciplinamento attuale, collaudato e per ora limitato sotto il profilo temporale al periodo transitorio dell’USEs. Esso è inteso sancire durevolmente il rapporto del totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione tra i modelli d’istruzione «corso di ripetizione» e «militare in ferma continuata», previsto nel messaggio sull’USEs, a favore della parità di trattamento per quanto concerne l’obbligo di prestare servizio militare. Il numero di giorni di servizio d’istruzione per i militari in ferma continuata si basa sulle necessità dell’esercito. Il maggior numero di giorni di servizio d’istruzione dei militari in ferma continuata rispetto ai militari che svolgono corsi di ripetizione deriva dal fatto che, per i primi, il servizio è prestato in un unico periodo.
Art. 48a cpv. 3
Sportivi di punta, allenatori, assistenti e funzionari possono, in quanto militari, utilizzare il servizio militare obbligatorio o volontario all’estero per lo sviluppo del livello competitivo e per le gare degli sportivi di punta. La relativa base legale è contenuta nell’articolo 16 capoverso 2 lettera c della legge federale del 17 giugno 201126 sulla promozione dello sport e dell’attività fisica (LPSpo). L’ordinanza del 29 ottobre 200327 sullo sport militare precisa ulteriormente tale disposizione legale.
Questa modalità di prestare servizio militare all’estero per la promozione dello sport di punta è tuttavia molto particolare e, fatta eccezione per alcune formalità, ha poco in comune con un normale servizio militare. Se è vero che le persone interessate sono assicurate presso l’assicurazione militare, hanno diritto a soldo e indennità di perdita di guadagno e da un punto di vista formale stanno assolvendo il servizio militare, nella pratica il loro status è più assimilabile a quello dei civili. Ad esempio gli sportivi di punta e i loro accompagnatori agiscono in modo del tutto autonomo all’estero. Definiscono le loro attività nel quadro dello sviluppo del livello competitivo e delle gare senza alcun tipo di istruzioni o condizioni da parte dell’esercito, non sono vincolati all’andamento del servizio e non portano l’uniforme. Inoltre non assolvono alcun compito dell’esercito secondo la Cost. e la LM.
Alla luce di ciò, alcune disposizioni della LM non si addicono a questo tipo di servizio militare. Un esempio è l’articolo 29 LM, secondo il quale i militari in servizio ricevono dallo Stato il soldo e la sussistenza. Secondo tale disposizione lo Stato provvede inoltre al loro alloggio e assume le spese per i viaggi di servizio. Sarebbe tuttavia inconcepibile pretendere che la Confederazione Svizzera paghi sussistenza, alloggio e viaggi di servizio in tutto il mondo agli sportivi di punta e ai loro accompagnatori nell’ambito dello sviluppo del livello competitivo e delle gare. Da sempre le persone in questione e terzi (ad es. federazioni sportive) si sono fatti carico di tutti i costi relativi ai soggiorni all’estero. Nell’interesse della certezza del diritto è tuttavia necessario stabilire disposizioni in merito a livello di legge e ordinanza.
Il Consiglio federale deve essere autorizzato a emanare, a livello di ordinanza, disposizioni derogatorie in tutti i casi in cui le disposizioni della LM non si addicono
26 RS 415.0
27 RS 512.38