Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/55: Modifica della legge militare e dell'organizzazione dell'esercito · 49 pagine

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parità di trattamento per quanto concerne l’obbligo di prestare servizio militare, il che, in fin dei conti, è influenzabile dalla professione esercitata a titolo principale quale presupposto uniforme. In particolare, con questa precisazione si intende impedire che impiegati a tempo parziale di determinati gruppi professionali possano essere esentati dall’obbligo di prestare servizio militare.

La professione è esercitata a titolo principale se la persona soggetta all’obbligo di prestare servizio militare è occupata in un rapporto di lavoro su base contrattuale della durata di almeno un anno oppure di durata indeterminata e l’attività indispensabile è esercitata in media durante almeno 35 ore per settimana (cfr. anche il messaggio a sostegno della legge federale sull’esercito e l’amministrazione militare e del decreto federale sull’organizzazione dell’esercito dell’8 settembre 199324). Nell’attuale versione dell’articolo 18 si presuppone che la professione sia esercitata a titolo principale soltanto nei servizi di salvataggio, nei servizi di polizia, nei corpi di pompieri e nei servizi di difesa. Non per tutti i gruppi professionali elencati valgono così gli stessi presupposti. Con gli adeguamenti non sarà più concessa l’esenzione dal servizio a tutti i gruppi professionali elencati che non adempiono il presupposto della professione esercitata a titolo principale. Uniche eccezioni sono i membri del Consiglio federale, il cancelliere della Confederazione, il vicecancelliere e gli ecclesiastici che non fanno parte dell’assistenza spirituale dell’esercito. Nel senso della parità di trattamento per quanto concerne l’obbligo di prestare servizio militare si applicano così gli stessi presupposti per le esenzioni dal servizio per i gruppi professionali nella lettera c.

Art. 18 cpv. 1 lett. c n. 4

Un’esenzione dal servizio secondo l’articolo 18 presuppone in ogni caso che la funzione che ne dà diritto sia un’attività indispensabile. Con la precisazione della nuova condizione obbligatoria «aventi lo statuto di agente di polizia» è garantito che gli assistenti alla sicurezza, in quanto membri professionisti a titolo principale di servizi di polizia organizzati, non siano più esentati dal servizio.

Lo statuto di agente di polizia significa che questi militari possiedono un rispettivo attestato professionale federale e che, in quanto membri professionisti a titolo principale dei servizi di polizia della Confederazione, dei Cantoni, delle Città o dei Comuni sono impiegati per adempiere i compiti di polizia giudiziaria, di sicurezza e della circolazione. In quanto agenti di polizia, nell’adempiere il proprio compito possono imporre misure di polizia o esercitare coercizione di polizia.

Gli assistenti alla sicurezza sono invece impiegati quali ausiliari di polizia per appoggiare le unità operative e le unità che disciplinano il traffico stradale, quali accompagnatori di detenuti, addetti alla protezione di opere, custodi di parcheggi nonché quali collaboratori in centrali operative e centri d’intervento, senza tuttavia avere lo statuto di agenti di polizia. Quella di assistente alla sicurezza non è una funzione indispensabile in situazioni straordinarie per la salvaguardia della sicurezza interna. Con questo disciplinamento si intende mettere in chiaro che possono essere

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