Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/55: Modifica della legge militare e dell'organizzazione dell'esercito · 49 pagine
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Così, il fatto di non presentarsi non può neppure essere sanzionato in conformità con il Codice penale militare. Nell’articolo 26 si crea perciò una base legale affinché anche queste prestazioni di servizio particolari siano disciplinate correttamente quali convocazioni ufficiali. Altrimenti anche in futuro, secondo il principio «nulla poena sine lege stricta», la giustizia militare dovrebbe negare l’attuabilità di siffatte convocazioni. Un relativo adeguamento deve aver luogo anche nel Codice penale militare.
Art. 27 cpv. 1 frase introduttiva
L’articolo 5 disciplina l’obbligo di notificazione delle persone con doppia cittadinanza esentate dall’obbligo di prestare servizio militare. L’obbligo di notificazione è definito nell’articolo 27, ma vengono menzionate esplicitamente soltanto le persone soggette all’obbligo di leva e quelle soggette all’obbligo di prestare servizio militare. Non sono elencate le persone con doppia cittadinanza non soggette all’obbligo di prestare servizio militare in conformità con l’articolo 5. Aggiungendo che sono interessate anche le persone con doppia cittadinanza non soggette all’obbligo di prestare servizio militare si rimuove questa mancanza di precisione.
Art. 29 Sostentamento
L’attuale disposizione disciplina il sostentamento dei militari durante il servizio militare (soldo, sussistenza, alloggio e viaggi di servizio). Finora non era menzionato l’approvvigionamento mediante il servizio della posta da campo, il che avverrà ora con l’introduzione del nuovo capoverso 3. I capoversi 1 e 2 dell’avamprogetto di revisione corrispondono al senso dell’attuale capoverso 1; il capoverso 4 dell’avamprogetto di revisione è testualmente uguale all’attuale capoverso 2.
La posta da campo esiste da 130 anni e da circa un secolo dispone di basi legali a livello di ordinanza, senza che essa, e in particolare il principio della franchigia di porto per i militari, sia disciplinata a livello di legge. Partendo dal principio che l’intervento dello Stato deve avvenire in conformità con la legge, nella LM si inserisce ora una base legale per la posta da campo e il principio della franchigia di porto.
Art. 31 cpv. 1 (concerne soltanto il testo tedesco)
[Conformemente al senso che la scienza gli dà attualmente, il termine «seelsorgerische» è mutato in «seelsorgliche».]
Art. 34a Sanità militare
La sanità civile svizzera è organizzata secondo un approccio federalistico. Le competenze e i compiti sono disciplinati in misura preponderante con le leggi sulla sanità dei vari Cantoni. Secondo l’articolo 41 della Costituzione federale (Cost.), a complemento della responsabilità e dell’iniziativa private, la Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché ognuno benefici delle cure necessarie alla sua salute. Al momento per la sanità militare non esiste una corrispondente base legale. Con la proposta modifica alla LM, essa sarà creata con l’articolo 34a. Il Consiglio federale disciplina i dettagli dell’attuazione in un’ordinanza d’esecuzione. Si tratta in particolare