Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/55: Modifica della legge militare e dell'organizzazione dell'esercito · 49 pagine

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Titolo prima dell’art. 65

Il titolo quinto descrive attualmente l’impiego dell’esercito e i poteri di polizia ad esso conferiti. A livello di sistematicità della legge, le disposizioni sui poteri di polizia dell’esercito devono essere disciplinati in un titolo a sé stante (titolo 5a).

Art. 70 cpv. 1 lett. c

In conformità con l’articolo 70 capoverso 1, spetta al Consiglio federale la competenza di chiamare in servizio i militari per impieghi di aiuto in caso di catastrofe all’estero e di assegnarli alle autorità civili. A causa dell’urgenza degli impieghi, negli ultimi tempi ciò ha richiesto più volte decisioni del Consiglio federale mediante circolazione degli atti. Al DDPS sarà ora attribuita la competenza di autorizzare autonomamente, su richiesta del DFAE, gli impieghi di soccorso urgenti di piccoli distaccamenti dell’esercito non armati. Ciò significa che gli impieghi politicamente non problematici possono essere autorizzati tempestivamente e che il Consiglio federale è sgravato da questi affari. In compenso, il DDPS informerà il Consiglio federale sugli impieghi autorizzati.

Art. 72 Obblighi di Cantoni, Comuni e privati

Le necessità in materia di politica di sicurezza impongono che ampie parti dell’esercito possano essere chiamate in servizio rapidamente. Nell’articolo 79 e nell’ordinanza d’esecuzione fondata su di esso sono disciplinati gli obblighi di Cantoni, Comuni e privati nel caso di un servizio attivo. Anche nel caso di un servizio d’appoggio a favore delle autorità civili, nell’ambito del nuovo sistema di prontezza devono essere prescritti determinati obblighi e compiti per i Cantoni e i Comuni. La lacuna legislativa esistente al riguardo sarà colmata con il nuovo articolo 72.

Titolo prima dell’art. 92

Il Titolo quinto descrive oggi l’impiego dell’esercito e i poteri di polizia di cui dispone l’esercito e che sono disciplinati in modo esaustivo nel Capitolo 5 del suddetto titolo.

Nella sistematica della legge, occorre disciplinare le disposizioni sull’impiego dell’esercito in un proprio titolo (Titolo quinto) e i poteri di polizia della truppa in servizio e degli impiegati armati dell’amministrazione militare in un nuovo titolo (Titolo quinto a). In tal modo si chiarisce che i poteri di polizia sussistono anche al di fuori di un impiego dell’esercito.

Art. 92 Principi

I principi nella legge vigente definiscono in modo concreto quali poteri di polizia spettano alla truppa nel servizio d’istruzione e nell’impiego e quando è ammesso l’impiego delle armi. Questi poteri devono spettare anche ai collaboratori civili dell’amministrazione militare se nell’adempimento del proprio compito a favore o in luogo dell’esercito sono esposti a un pericolo elevato. Gli aspetti principali per loro sono l’autoprotezione (legittima difesa) o la protezione di terzi minacciati diretta-