Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/55: Modifica della legge militare e dell'organizzazione dell'esercito · 49 pagine
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a questo tipo di servizio militare. Ciò si applica in particolare anche ai settori dell’equipaggiamento e del materiale (art. 105 segg. LM) e della responsabilità (art. 135 segg. LM).
Art. 48c Istruzione e formazione continua degli specialisti ciber
Per aumentare la qualità dell’istruzione di militari provenienti dall’ambito specialistico e trasversale ciber, per sfruttare sinergie con terzi e attuare le richieste della SNPC 2.0, l’istruzione interna all’esercito è integrata da uno stage. Quest’ultimo si svolge in cooperazione con partner esterni e può essere inizializzato su richiesta dell’esercito. Grazie a questa cooperazione sarà possibile approfondire e ampliare le capacità acquisite, ciò che avrà a sua volta ripercussioni positive nell’esercito. Si tratta di ampliare l’istruzione di base dei partecipanti al corso di formazione ciber al di fuori dell’esercito nella loro rispettiva funzione, ma in un’altra organizzazione. In un contesto esterno i processi e gli strumenti possono essere differenti. Dev’essere possibile anche l’insegnamento di contenuti didattici che nell’esercito hanno un’altra valenza. La responsabilità logistica durante l’istruzione e la formazione continua esterne rimane all’esercito. Le convenzioni per garantire la qualità sono elaborate dalla BAC. Essa è responsabile anche della preparazione e della valutazione degli stage esterni. I partner per lo svolgimento di uno stage sono di preferenza autorità cantonali, gestori delle infrastrutture critiche e imprese svizzere attive nell’ambito IT/ciber.
Art. 48d e art. 52
Nell’adempiere i propri compiti, le autorità civili e le organizzazioni private possono giungere al limite delle proprie possibilità e necessitare del sostegno dell’esercito. Questo sostegno può essere concesso a determinate condizioni. Con la revisione della LM per il 1° gennaio 2018 sono state introdotte le relative disposizioni dell’articolo 52. Sono state emanate le disposizioni d’esecuzione necessarie. Le necessità nella pratica hanno tuttavia mostrato che i compiti in questione possono essere adempiuti non soltanto con formazioni in servizio d’istruzione, ma anche con militari nell’istruzione di base. Affinché ciò sia possibile, il contenuto dell’attuale articolo 52, che si trova nel capitolo «Servizi d’istruzione delle formazioni», sarà trasferito quasi integralmente nell’articolo 48d del capitolo «Disposizioni generali». L’attuale tenore dell’articolo sarà soltanto lievemente adeguato aggiungendo un nuovo capoverso 6. Il Consiglio federale potrà ora autorizzare in misura limitata, a favore di avvenimenti o manifestazioni civili di importanza nazionale o internazionale, anche prestazioni d’appoggio che non presentano alcuna sostanziale utilità per l’istruzione o l’esercitazione dei militari. In assenza di una simile disposizione derogatoria, in futuro alcuni eventi di importanza nazionale o internazionale non potrebbero più essere appoggiati secondo le modalità usuali. Questo pregiudicherebbe l’organizzazione di tali eventi, ciò che non sarebbe nell’interesse della Svizzera.