Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/55: Modifica della legge militare e dell'organizzazione dell'esercito · 49 pagine
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mente (aiuto alla legittima difesa). Il nuovo potere previsto include perciò anche l’uso delle armi, il che presuppone che i collaboratori civili possano essere armati. Nello svolgere il proprio lavoro possono essere esposti a minacce rivolte contro la loro persona, contro altri collaboratori, contro persone di supporto civili (ad es. il personale di servizio di sistemi di sicurezza e di sorveglianza) o impianti.
La disposizione vigente, secondo cui il Consiglio federale disciplina i dettagli a livello di ordinanza è, per coerenza, estesa alla cerchia dei collaboratori civili e ai loro rispettivi compiti. È previsto l’adeguamento dell’ordinanza dell’esercito del 26 ottobre 199428 concernente i poteri di polizia dell’esercito (OPPE).
Art. 99, rubrica e cpv. 1 primo periodo (concerne soltanto il testo francese), cpv. 1 secondo periodo e 3 lett. e
[Nella rubrica e nel primo periodo del cpv. 1 del testo francese viene effettuata una correzione formale sostituendo «service de renseignements» con «service de renseignement».]
Conformemente all’articolo 99, il SIEs ha il compito di raccogliere e valutare informazioni concernenti l’estero rilevanti per l’esercito, segnatamente sotto il profilo della difesa nazionale, del servizio di promovimento della pace e del servizio d’appoggio all’estero.
Attualmente gli impieghi dell’esercito hanno luogo principalmente in Svizzera, nell’ambito di impieghi di sicurezza sussidiari nel servizio d’appoggio (ad es. World Economic Forum, WEF). Anche per questa forma di impieghi l’esercito deve contare su informazioni riguardanti una possibile controparte (quadro della situazione attuale). In particolare, se ne deve poter dedurre la minaccia per la truppa nell’adempimento dei propri compiti a favore delle autorità civili e nell’ambito dell’impiego. All’origine, in seguito all’affare delle schedature il legislatore voleva una rigorosa separazione tra gli impieghi del SIEs all’estero e quelli del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC). Negli ultimi anni sono diventati tuttavia sempre più importanti gli impieghi di sicurezza sussidiari dell’esercito in Svizzera. In senso stretto, il vigente articolo 99 non consente al SIEs di dare il suo appoggio in occasione di siffatti impieghi.
Nell’ambito della rete informativa diretta dal SIC dev’essere però ammesso l’appoggio a quest’ultimo da parte del SIEs. L’O-SIEs già lo prevede e la Delegazione della gestione (DelCG) ha confermato una raccomandazione dell’Autorità di vigilanza indipendente sulle attività informative (AVI-AIn), che invita a fare in modo che, in occasione della prossima revisione, la LM sia adeguata conformemente all’odierno disciplinamento nell’O-SIEs.
Art. 104 cpv. 1
Fino al 31 dicembre 2017, per la loro futura funzione gli ufficiali specialisti assolvevano un corso di formazione tecnica (Cfo tecn) che trasmetteva loro le conoscenze specialistiche militari per esercitare la propria funzione (ad es. Cfo tecn comca per
28 RS 510.32