Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/55: Modifica della legge militare e dell'organizzazione dell'esercito · 49 pagine
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di disciplinare in modo cogente anche per l’esercito le attività del personale medico specializzato nonché la fornitura delle prestazioni secondo le prescrizioni regolamentari vigenti. La Confederazione garantisce in tal modo che sia assicurata l’assistenza medica alle persone soggette all’obbligo di leva, ai pazienti dell’esercito e a terzi designati (ad es. a favore dei collaboratori civili del DDPS in determinati ambiti quali la sicurezza sul lavoro o le vaccinazioni). Si sancisce in tal modo la posizione della sanità militare quale parte integrante del sistema sanitario svizzero.
Art. 35 cpv. 1
Il Consiglio federale disciplinerà in un’ordinanza d’esecuzione i dettagli dell’attuazione delle misure volte a evitare la propagazione di malattie trasmissibili all’interno dell’esercito e dall’esercito al resto della popolazione nonché le relative competenze. Finora il Consiglio federale aveva il compito di ordinare misure immediate in questo senso. Tale ordinamento delle competenze è però in conflitto con la LEp e la sua attuazione risulta inadeguata, soprattutto in casi urgenti.
La LEp non stabilisce come la stessa debba essere attuata nell’esercito. Solo dal messaggio del 3 dicembre 201025 si desume che il medico in capo dell’esercito assolve i compiti di un medico cantonale e attua i provvedimenti di polizia sanitaria d’intesa con i medici cantonali interessati (pag. 371, commento all’art. 53). Alla luce di ciò risulta evidente che le competenze in questione vadano assegnate al medico in capo dell’esercito in un’ordinanza d’esecuzione.
Secondo gli articoli 31 e 40 LEp i Cantoni sono competenti per la prescrizione di provvedimenti nei confronti di singole persone (quarantena, isolamento, sorveglianza medica) e nei confronti della popolazione (vietare manifestazioni, l’accesso a determinati edifici ecc.). L’armonizzazione della sanità dell’esercito con la LEp garantirà in futuro che tutte le misure siano coordinate tra loro sia in ambito civile che in ambito militare.
Art. 38 (concerne solamente il testo francese)
[Nell’ambito della presente revisione si coglie l’occasione per correggere la traduzione francese di una vecchia locuzione. Nell’ambito del sistema del differimento del servizio, nel testo francese la locuzione «permutations de service» è sostituita da «déplacement de service», utilizzata in altre basi giuridiche, in particolare nelle disposizioni esecutive riguardanti il differimento del servizio.]
Art. 42 cpv. 2
Il limite massimo del totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione per i gradi di truppa (fatta eccezione per le reclute) dei militari in ferma continuata è corretto da 280 a 300 giorni di servizio. La correzione è stata apportata in virtù della decisione del Parlamento di ridurre soltanto a 245 giorni di servizio (e non, come previsto all’origine, a 225) il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione dei gradi di truppa dei militari che svolgono il corso di ripetizione, senza che fosse stato adegua-
25 FF 2011 283