Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/55: Modifica della legge militare e dell'organizzazione dell'esercito · 49 pagine

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secondo i quali il procedimento disciplinare e la procedura di reclamo sono gratuiti. Le procedure in sé continuano a essere gratuite, occorrerà pagare solo la procedura d’esecuzione supplementare per debiti dovuta al ritardo o al mancato pagamento. Allo stesso tempo il pagamento della multa disciplinare deve essere possibile anche dopo la decisione di commutazione, in modo da avere ancora una possibilità di evitare la dispendiosa esecuzione degli arresti, il cui costo spesso non è ragionevolmente proporzionato rispetto alla multa disciplinare.

Art. 192 cpv. 4

A causa della riduzione delle piazze d’armi prevista dall’USEs alcuni Cantoni non dispongono più di un numero sufficiente di locali adeguati per l’esecuzione degli arresti fuori del servizio, per la quale secondo l’articolo 192 capoverso 1 CPM è competente il Cantone di domicilio. Di conseguenza si rischia che sempre più pene degli arresti cadano in prescrizione, creando una disparità di trattamento dei militari oggetto di una misura disciplinare a seconda del loro luogo di domicilio. Così facendo si minerebbe il sistema delle norme disciplinari fuori del servizio, andando contro l’interesse sia dei Cantoni che della Confederazione. Occorre quindi creare la possibilità giuridica per l’amministrazione militare e per l’esercito di fornire aiuto ai Cantoni che ne fanno richiesta in caso di questo tipo di difficoltà di esecuzione, in particolare mettendo a disposizione edifici della Confederazione quali locali per arresti e con la presa in carico delle persone oggetto di arresti da parte di militari già presenti sul posto (ad es. la guardia di una truppa che presta servizio sul posto). I dettagli concreti riguardanti le prestazioni e le modalità procedurali saranno stabilite in una convenzione sulle prestazioni.

5.1.2 Procedura penale militare

Art. 62 secondo periodo

Il comando della polizia militare è costituito da elementi professionisti e di milizia. Tale struttura, oltre a garantire i servizi di polizia di base, permette alla polizia militare di disporre di una polizia giudiziaria e di una polizia della circolazione, al fine di fornire tutti i servizi di polizia di sicurezza, giudiziaria e della circolazione a livello nazionale e anche all’estero laddove sono impiegate persone soggette al diritto penale militare.

La presente modifica dà la possibilità al giudice istruttore militare di assegnare compiti di polizia giudiziaria alla polizia militare e di conseguenza di sgravare i corpi di polizia civili da tali prestazioni a favore della giustizia militare. Con questo modus operandi, il magistrato dispone di agenti della polizia militare che hanno familiarità con l’ambito militare e le sue peculiarità, ciò che migliora considerevolmente i tempi d’esecuzione.

L’’adeguamento proposto non pregiudica in alcun modo la possibilità per la giustizia militare di fare ricorso direttamente ai corpi di polizia civile, in caso di necessità, per l’esecuzione di compiti di polizia giudiziaria.