Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/55: Modifica della legge militare e dell'organizzazione dell'esercito · 49 pagine

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militari svizzeri all’estero. In aderenza all’Allegato 13 alla Convenzione dell’OACI e alle cosiddette buone pratiche delle autorità d’inchiesta militari a livello internazionale, le inchieste sulla sicurezza sono condotte in modo indipendente dalle autorità gerarchiche, amministrative e di vigilanza. Negli affari che riguardano incidenti aerei ed eventi imprevisti, l’investigatore incaricato (Investigator in Charge, IIC) fa rapporto direttamente al capo del DDPS. Le inchieste sulla sicurezza sono condotte esclusivamente per migliorare la sicurezza e prevenire incidenti ed eventi imprevisti; il DASIB può indirizzare alla MAA, all’UFAC o a organizzazioni assoggettate raccomandazioni sul modo di migliorare la sicurezza aeronautica in Svizzera. I risultati delle inchieste sulla sicurezza non sono utilizzabili per la valutazione penale della fattispecie.

Per eventi imprevisti si intendono infortuni e incidenti nel servizio di volo militare e nel paracadutismo militare. Per infortunio nel servizio di volo si intende un episodio in rapporto con un aeromobile in funzione (compresi droni e paracaduti) che ha causato la morte di persone civili o militari o provocato loro lesioni gravi o gravi danni materiali (art. 102 cpv. 2 della procedura penale militare del 23 marzo 197934, PPM); per incidente si intende qualsiasi avvenimento in rapporto con un aeromobile in funzione (compresi droni e paracaduti) e che ha rischiato di provocare un incidente aeronautico.

Art. 40 cpv. 1 e 40abiscpv. 4

In virtù dell’articolo 40abiscapoverso 1 LNA35, all’articolo 6 dell’ordinanza del 18 dicembre 199536 concernente il servizio della sicurezza aerea (OSA), il Consiglio federale ha delegato il compito di garantire la sicurezza aerea civile e militare alla società anonima Skyguide. Secondo l’articolo 40abiscapoverso 4 LNA, l’UFAC esercita la vigilanza su Skyguide, ma soltanto per quanto riguarda la sicurezza aerea civile. Occorre quindi prevedere chiaramente nella legge che la sicurezza aerea civile sia sottoposta alla vigilanza dell’UFAC e quella militare alla vigilanza della MAA.

Negli ambiti in cui il servizio di sicurezza aerea militare serve sia il traffico civile che quello militare, il Consiglio federale definirà chiaramente le interfacce e disciplinerà le competenze. Può farlo in virtù dell’articolo 40 capoverso 1 LNA, secondo il quale il Consiglio federale disciplina il servizio della sicurezza aerea.

Art. 55a Matricola degli aeromobili militari

Come i veicoli stradali, anche gli aeromobili militari devono essere ammessi alla circolazione e immatricolati. Gli aeromobili militari sottostanno alla sovranità dello Stato in cui sono immatricolati. L’ammissione alla circolazione serve a garantire che un aeromobile militare soddisfi i requisiti tecnici ma anche altre prescrizioni di legge. Gli aeromobili militari gestiti dalla Svizzera sono iscritti nella matricola

34 RS 322.1

35 RS 748.0

36 RS 748.132.1